Home Impianti Termici Restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione? L’eterno dilemma e le differenze nel dettaglio

Restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione? L’eterno dilemma e le differenze nel dettaglio

565
0

La Cassazione, in una recente e interessante sentenza, chiarisce quali interventi necessitano di titolo edilizio e quali sono in regime di edilizia libera

Circoletto rosso sulla recente sentenza 38611/2019 dello scorso 18 settembre della Corte di Cassazione (Penale, Sez. IV) che, attraverso una precisa ricostruzione normativa e giurisprudenziale, individua nel merito le differenze tra gli interventi di:

  • ristrutturazione edilizia;
  • restauro e risanamento conservativo.

Nello specifico, il dispositivo annulla un’ordinanza del tribunale che, annullando il decreto del g.i.p., aveva disposto il dissequestro in un complesso immobiliare per il quale era stato contestato il fumus dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001 (lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio), 181 del d.lgs. 42/2004 (opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) e 734 del Codice penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), ritenuti integrati attraverso la realizzazione, sul predetto complesso, con modifica di destinazione d’uso da residenza ad utilizzo turistico ricettivo, di plurimi interventi edili di nuova costruzione e ristrutturazione ed effettuati in assenza di permesso di costruire ovvero in forza di provvedimenti autorizzativi da considerare illegittimi.

Ristrutturazione edilizia

I giudici supremi partono dall’art. 10 comma 1 lett.c) del dpr 380/2001, precisando che la ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per la previsione di possibili incrementi volumetrici, ma ciò rende necessaria una lettura della norma nel senso che l’aumento di cubatura deve essere senz’altro contenuto, in modo da mantenere netta la differenza con gli interventi di nuova costruzione.

Solo gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’art. 10, comma 1, lett. c) richiedono il permesso di costruire, essendo sufficiente per gli altri la SCIA. Si tratta, in questo caso, di interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, individuati dalla giurisprudenza cassazionista come quelli che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse…

continua a leggere cliccando qui

Fonte – inGenio

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.