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Nuove regole per le case vacanze

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E’ entrata in vigore la legge che introduce l’obbligo anche per i proprietari privati di dotare le unità immobiliari concesse in affitto per brevi periodi dell’equipaggiamento minimo per una protezione attiva dal fuoco. Se la proprietà è invece una società o la locazione viene esercitata in forma imprenditoriale, è necessario l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi (obbligo di SCIA e impianti antincendio).

Con cosiddetto Decreto Anticipi (D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023) e poi dalla legge di conversione (Legge n. 191 del 15 dicembre 2023), un codice identificativo nazionale, CIN, assegnato dal Ministrero del Turismo, da esporre sia all’esterno dello stabile sia su tutti gli annunci pubblicati ad esso relativi, pena una multa che arriva fino a 8mila euro.

Le novità riguarda sia gli affitti turistici che quelli brevi, così come definiti dall’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

“Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

I nuovi adempimenti antincendio

Per adeguarsi alla legge, le case destinate agli affitti brevi dovranno essere munite di:

  • estintori portatili:

omologati dal Ministero dell’Interno, collocati in posizione accessibile e visibile (la visibilità aumenta con l’apposizione del cartello segnaletico), nella quantità di uno ogni 200 metri quadri di superficie (minimo un estintore per piano quale ne sia la metratura), da manutenere secondo i dettami della norma UNI 9994:2013. Un estintore prescelto da tenere in una casa vacanze (oggi equiparata a un luogo di lavoro) è un idrico da 6 kg, omologato e adatto ai rischi domestici e quindi adatto all’estinzione di A) incendi di materiali solidi (ad es. il legno dei mobili), B: incendi di liquidi infiammabili (ad es. alcol, solventi e altri prodotti per l’igiene), F: incendi da combustione di oli vegetali/animali (olio da cucina).

  • rilevatore di gas:

monossido di carbonio, metano o gpl “funzionanti”

“…tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti“, recita il testo di legge lasciando però aperta la questione relativa alla scelta del tipo di dispositivo di rivelazione.

Vista la vaghezza di quanto prescritto, entriamo più nello specifico noi, anche riguardo alla manutenzione di tali dispositivi:

  • RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO (CO): da preferire se all’interno dei locali in affitto sono presenti apparecchi a combustione, quali stufe a legna, a pellet, bioetanolo ecc… o calderine, caldaiae o scaldabagni a gas;
  • RILEVATORE DI GAS METANO: in assenza di apparecchi a combustione all’intenro dei locali, da preferire in presenza di cucina a gas alimentata con allaccio alla rete di distribuzione;
  • RILEVATORE DI GPL: sempre purché non vi siano in casa apparecchi a combustione, da preferire in presenza di cucina a gas alimentata con bombola o serbatoio di gpl.

 

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