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    Regione Umbria: iscrizione dei medi impianti termici civili

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    La Regione Umbria ha adottato le procedure per l’attivazione e la gestione del registro

    Procedure per l’iscrizione dei medi impianti termici civili nel registro regionale istituito con
    D.G.R. del 4 febbraio 2019 n° 106.

    PREMESSA

    Il D. Lgs 183/2017, entrato in vigore il 19 dicembre 2017, ha apportato diverse modifiche al
    D. Lgs. 152/2006 (di seguito indicato come decreto) in particolare al Titolo II della Parte Quinta
    inerente agli impianti termici civili avente potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
    In particolare:

    l’art 283 (definizioni) al comma 1 lettera d bis) definisce medio impianto termico civile
    l’impianto termico civile con potenza pari o superiore al 1 MW escludendo “gli impianti per il
    riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento
    delle condizioni degli ambienti di lavoro”;

    l’art 283 (definizioni) al comma 1, lettera i) identifica la “autorità competente” con quella
    responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all’articolo 9 del
    decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1,
    lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale;

    il comma 2 bis dell’art. 284 stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio o
    soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti
    nel registro autorizzativo previsto al comma 2 quater;

    il comma 2 ter dell’art. 284 stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio
    prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al
    comma 2 quater entro il 1° gennaio 2029;

    il comma 2 quater dell’art. 284 stabilisce che è tenuto, presso ciascuna autorità
    competente, un registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili;

    il comma 2 quater dell’art. 284 stabilisce che entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
    previsti ai commi 2 bis e 2 ter l’autorità competente effettua o nega l’iscrizione nel registro
    autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente;

    l’art. 286 stabilisce, tra l’altro, i limiti e le periodicità con cui i valori di emissione in
    atmosfera dei medi impianti termici civili devono essere controllati. I valori misurati, con
    l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha
    effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di impianto;

    l’art. 288 al comma 6 stabilisce che all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel
    medesimo articolo provvede l’autorità competente di cui all’art. 283, comma 1 lettera i) o
    diversa autorità indicata dalla legge regionale.

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    Fonte: Regione Umbria

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