Domanda
E’ possibile eseguire la manutenzione di una centrale termica di 400 kw senza essere Terzo responsabile? Ci vogliono dei requisiti particolari?
Risposta
Per una centrale termica da 400 kW in Italia:
- Se vuole fare la manutenzione, la sua impresa deve essere abilitata ai sensi del DM 37/2008 (normalmente lettera C e, se l’impianto è a gas, anche lettera E, a seconda delle attività svolte).
- Per la conduzione di impianti superiori a 232 kW è necessario il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici rilasciato secondo la normativa regionale.
- La certificazione UNI EN ISO 9001 non è il patentino. È una certificazione del sistema di gestione aziendale e diventa un requisito se l’impresa assume l’incarico di Terzo Responsabile per impianti superiori a 350 kW (oppure è richiesta un’idonea attestazione SOA prevista dalla norma).
Quindi, alla sua domanda: non è obbligatorio essere Terzo Responsabile per eseguire la manutenzione. Diventa necessario rispettare i requisiti del Terzo Responsabile solo se il proprietario dell’impianto le affida formalmente anche quella funzione.
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Manutentore
Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell’impianto ad eseguire i controlli di cui al punto 10. dell’allegato 1 – definizioni e le manutenzioni di cui ai punti 20., 21. e 22. dello stesso allegato. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell’art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell’impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se);
e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all’utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
• quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
• con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.
Conduttore
Il Conduttore, così come identificato al punto 7. dell’allegato 1 – definizioni, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06). In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico;
b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.
Il conduttore e il Terzo Responsabile sono due figure diverse.
Quindi, può fare il conduttore senza essere Terzo Responsabile, a condizione che:
- abbia il patentino richiesto per la conduzione;
- il responsabile dell’impianto (proprietario, amministratore o Terzo Responsabile, se nominato) le affidi la conduzione dell’impianto.
Terzo responsabile
Come si può notare dalle definizioni i compiti sono nettamente diversi; ora vediamo invece quali sono i compiti del terzo responsabile il quale nominato dall’occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a quest’ultimi nella responsabilità dell’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’ impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente.
Egli è tenuto a:
a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h),
i) e j) del precedente punto 1.;
b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui agli art. 6 e 7 con la cadenza indicata nell’allegato 5;
c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile di cui all’art. 4, comma 2 (allegato 12);
d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall’incarico di terzo responsabile (allegato 12);
e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.
Nel dettaglio tra i compiti elencati nella lettera “a” carico del proprietario sono:
• demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
• demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
• provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’art. 7 del D.P.R. n.74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
Detto questo, nel caso in cui il 3° responsabile è quindi assolto da una ditta abilitata, come esplicitato dal DPR 74/2013, lo stesso non può delegare ad altri le responsabilità assunte, ma può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del DM 37/2008, per le sole attività di manutenzione, dietro la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
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