Ci sono 2 capannoni in fase di vendita, uno è stato ultimato nel 2007 e uno nel 2018. Entrambi i capannoni sono stati dichiarati non riscaldati. Successivamente sono stati installati dei Robur da 60 kW, con succesive regolari manutenzioni e libretti impianto telematico. Ora in fase di vendita il notaio richiede le dichiarazioni di conformità…e anche una perizia giurata da parte del geometra che comprovi lo stato dei capannoni. Per quanto riguarda la parte riguardante il DM 37/2008 dovremmo redigere una Dico o una Diri. Ma è possibile redigrle anche se i locali sono stati dichiarati non riscaldati?
Bisogna distinguere i due capannoni:
n questo caso ci sono due problemi distinti: la documentazione dell’impianto e la regolarità edilizio-energetica dei capannoni. La Di.Ri. può eventualmente risolvere solo il primo.
La cosa più importante è che non conta l’anno di costruzione del capannone, ma la data in cui sono stati installati i Robur e realizzato il relativo impianto. Il D.M. 37/2008 è entrato in vigore il 27 marzo 2008 e l’art. 7, comma 6 consente la Dichiarazione di Rispondenza soltanto per impianti eseguiti prima di tale data.
Quindi la situazione potrebbe essere questa:
- Capannone ultimato nel 2007: se il Robur da 60 kW e l’impianto gas sono stati effettivamente realizzati prima del 27/03/2008, in mancanza della vecchia Di.Co. è possibile ricorrere alla Di.Ri.. Se invece il capannone è del 2007 ma il Robur è stato montato, per esempio, nel 2010, 2012 ecc., la Di.Ri. non è ammessa.
- Capannone del 2018: per un impianto realizzato nel 2018 non è possibile fare una Di.Ri.. Su questo il Ministero è stato molto chiaro: per gli impianti successivi all’entrata in vigore del D.M. 37/2008 la Di.Ri. non può essere usata per sostituire una Di.Co. mancante.
Attenzione che il D.M. 37/2008 prevede sempre un progetto per installazione, trasformazione o ampliamento degli impianti; sotto determinate soglie può essere predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa, ma per gli impianti gas con portata termica superiore a 50 kW il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo. Un Robur da 60 kW supera quindi la soglia.
Per il capannone del 2018 senza Di.Co.
Non farei assolutamente una Di.Ri. Il Ministero, in un proprio parere, ha indicato come strada per gli impianti post-2008 privi di Di.Co. il rifacimento, anche parziale, dell’impianto da parte di un’impresa abilitata, con nuova progettazione e successiva Di.Co.; la nuova dichiarazione riguarda le opere effettivamente eseguite ma deve tener conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto e della compatibilità con le parti preesistenti. Non deve quindi essere una Di.Co. “fatta a tavolino” su un impianto realizzato anni prima da altri.
Prima ancora, però, di eseguire la nuova Di.Co proverei a cercarla presso vecchio installatore, proprietario, pratica edilizia/SUE del Comune e documentazione dell’agibilità: soprattutto per un impianto del 2018 è possibile che sia stata prodotta ma semplicemente non sia più nel fascicolo del cliente.
Il problema dei capannoni dichiarati “non riscaldati”
Questa, secondo noi, è la parte più delicata.
Il fatto che siano stati regolarmente fatti libretti di impianto, manutenzioni e registrazioni telematiche dimostra che gli impianti esistono e sono stati gestiti come impianti termici, ma non sana automaticamente la situazione edilizia ed energetica originaria.
Se negli atti depositati al Comune il capannone risulta ultimato come edificio non riscaldato, e successivamente è stato installato un impianto destinato stabilmente al riscaldamento degli ambienti, occorre verificare se all’epoca dell’installazione sono stati presentati:
- relazione energetica ex Legge 10 / D.Lgs. 192/2005,
- eventuale pratica edilizia,
- progetto dell’impianto,
- verifiche energetiche dell’edificio
- e documentazione relativa alla nuova installazione dell’impianto termico.
Il D.Lgs. 192/2005 contempla espressamente la nuova installazione di impianti termici negli edifici esistenti tra gli interventi soggetti alle prescrizioni energetiche.
Quindi non occorre genericamente una «certificazione che il capannone può essere riscaldato». Piuttosto occorre che un geometra o termotecnico verifichino se il passaggio di fatto da edificio non riscaldato a edificio riscaldato è stato effettuato legittimamente secondo le regole vigenti nell’anno in cui sono stati installati i Robur. Qui è importante anche sapere la Regione, perché possono esserci disposizioni regionali più specifiche.
Coclusioni
Recuperare per ciascun capannone la data esatta di prima installazione del Robur dai libretti telematici, vecchie fatture, prima manutenzione e matricola dell’apparecchio. Poi far fare al geometra una verifica degli atti comunali per capire cosa fu dichiarato come “non riscaldato” e se successivamente risulta qualche pratica relativa al riscaldamento.
Se il primo Robur risulta ante 27 marzo 2008, si può valutare seriamente una Di.Ri. professionale, ricostruendo progetto/schema, rete gas, evacuazione prodotti della combustione, aerazione/ventilazione, prove e conformità alle norme applicabili.
Per il secondo, se è del 2018, occorre invece recuperare la Di.Co. originaria oppure procedere con progetto + reale intervento di adeguamento/rifacimento + nuova Di.Co..
E soprattutto: la Di.Ri. del primo capannone, anche se possibile, non risolve automaticamente il fatto che il fabbricato risulti documentalmente “non riscaldato”. Quello va affrontato separatamente dal geometra/termotecnico prima della vendita.
In linea di principio si può regolarizzare e rendere conforme l’impianto, ma se negli atti comunali il capannone è espressamente “non riscaldato” non basta intervenire sui Robur: bisogna prima rendere legittima anche la presenza del riscaldamento sotto il profilo edilizio-energetico.
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Situazione |
Possibile soluzione |
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Capannone dichiarato non riscaldato |
Si può regolarizzare |
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Robur installato nel 2007 |
Possibile valutare Di.Ri. |
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Robur installato nel 2010 |
No Di.Ri. |
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Robur installato nel 2018 |
No Di.Ri. |
| Impianto gas 60 kW |
Progetto professionista necessario |
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Immobile originariamente non riscaldato |
Verifica energetica + edilizia necessaria |
| Impianto non conforme | Adeguamento/rifacimento → nuova Di.Co. |







