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    Dico senza allegati obbligatori

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    Un ispettore ha contestato ad un cliente la mancanza degli allegati obbligatori su una diciarazione di conformità datata 2013. Come si può sanare la situazione?

    Risposta:  L’ispettore non sta dicendo semplicemente che manca la Di.Co.: riconosce l’esistenza di una Di.Co. relativa alla sola linea di adduzione gas, ma contesta specificamente l’assenza degli allegati obbligatori.
    Se sono definiti obbligatori vuole dire che devono essere sempre compilati, anche se spesso molti installatori se ne dimenticano, lasciando poi la “patata bollente” a chi arriva dopo di loro.
    Detto questo, la situazione ora risulta essere critica.
    Essendo l’impianto realizzato dopo l’entrata in vigore del D.M. 37/2008, non si può normalmente “sanare” la mancanza degli allegati facendo una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.), l’art. 7, comma 6, consente infatti la Di.Ri. sostitutiva soltanto per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008 (27 marzo 2008).
    Se l’impresa installatrice del 2013 esiste ancora ed è rintracciabile, le chiederei di ricostruire e fornire gli allegati mancanti riferiti alla Di.Co. originaria del 2013.
    È la soluzione documentalmente più lineare: si completa la documentazione relativa ai lavori effettuati nel 2013.

    Se invece l’impresa del 2013 non esiste più

    Qui la situazione diventa più delicata.

    Se gli allegati non esistono e l’impresa non è più reperibile, l’unica strada è applicare  l’art. 7 comma 3 del dm 37 2008 che afferma quanto segue:

    “In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.”

    Quindi, operativamente, si potrebbe agire in questo modo:

    L’impresa attuale esegue un intervento reale e tecnicamente identificabile di manutenzione straordinaria sull’impianto. Non basta una verifica o un controllo documentale, è necessario eseguire un intervento per poui emettere una Di.Co.

    Al termine dei lavori rilascia una nuova Di.Co. ex art. 7, selezionando:

    ☑ Manutenzione straordinaria

    e descrivendo precisamente le opere effettivamente realizzate.

    Alla nuova Di.Co. alleghi tutti gli allegati obbligatori: relazione materiali, schema dell’impianto realizzato/progetto quando necessario, riferimenti alla documentazione precedente e requisiti tecnico-professionali.

    Nello schema dell’impianto, è meglio rappresentare non soltanto il piccolo tratto modificato ma, per quanto possibile, anche l’impianto preesistente, distinguendo chiaramente: parte preesistente → parte oggetto dell’intervento 2026.

    Attenzione però

    Per avere una posizione solida nei confronti dell’ispettore non imposterei la soluzione sulla semplice sostituzione di un raccordo o di un rubinetto o ancora di unflessibile metallico, è troppo debole per sostenere che sia stato effettuato un vero rifacimento parziale.

    La strada più robusta sarebbe un effettivo intervento sulla linea gas, ad esempio sostituzione di un tratto di tubazione con relativo raccordo/rubinetto, seguito dalle verifiche previste (prova di tenuta) e da una nuova Di.Co. per manutenzione straordinaria/rifacimento parziale, completa di schema, relazione materiali e altri allegati obbligatori.

    Questo potrebbe essere sufficiente per superare la contestazione dell’ispettore. Eventualmente, se possibile, contattare l’ispettore per avere conferma sulla soluzione adotatta.

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