Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 luglio 2025 ha prorogato l’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 (il cosiddetto Decreto Controlli) relative alla qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori antincendio dal precedente termine al 25 settembre 2026.
In pratica:
- fino al 25 settembre 2026 continua il regime transitorio previsto dalla normativa;
- dal 26 settembre 2026 le attività di manutenzione dei presidi antincendio potranno essere svolte esclusivamente da tecnici in possesso dell’attestato di qualificazione, salvo i casi espressamente disciplinati dalla normativa transitoria.
CHI DEVE FREQUENTARE IL CORSO:
Il corso di formazione è obbligatorio per tutti i tecnici manutentori che non possono beneficiare dell’esonero previsto dalla norma transitoria.
In particolare, ci sono due situazioni.
1.Tecnici che devono frequentare il corso
Devono seguire il percorso formativo previsto dall’Allegato II del D.M. 1° settembre 2021 tutti coloro che:
- iniziano l’attività di manutentore dopo l’entrata in vigore della disciplina;
- non possono dimostrare i requisiti per l’esonero transitorio;
- desiderano qualificarsi per una o più tipologie di presidi antincendio.
Al termine del corso devono sostenere l’esame completo davanti alla Commissione dei Vigili del Fuoco (prova scritta, prova pratica e prova orale, secondo le modalità previste).
2.Tecnici esonerati dal corso
Sono esonerati dalla frequenza del corso i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto (25 settembre 2022) svolgevano attività di manutenzione (o controllo periodico) da almeno tre anni, purché possano documentare tale esperienza.
Questi tecnici possono accedere direttamente alla procedura di valutazione prevista dal regime transitorio senza frequentare il corso.
Attenzione a un aspetto importante
L’esonero riguarda solo il corso, non l’esame.
Anche il manutentore con oltre tre anni di esperienza deve ottenere la qualifica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La differenza è che:
- chi non ha i requisiti transitori → corso + esame;
- chi possiede i requisiti transitori → esame senza corso.
Inoltre, la qualifica è specifica per ciascuna categoria di presidio antincendio (ad esempio estintori, porte tagliafuoco, impianti sprinkler, rivelazione incendi, ecc.): se un tecnico intende operare su più tipologie, deve qualificarsi per ciascuna di esse.
COME È STRUTTURATO IL CORSO
Il corso è specifico per ogni tipologia di presidio antincendio. Non esiste un unico corso valido per tutto.
Ad esempio, esistono percorsi distinti per:
- estintori d’incendio (P1);
- reti idranti (P2);
- porte resistenti al fuoco (P3);
- impianti sprinkler (P4);
- impianti di rivelazione e allarme incendio (P6);
- impianti di evacuazione fumo e calore;
- impianti a gas, schiuma, aerosol, water misti e gli altri presidi previsti dal decreto.
Se un manutentore opera su più tipologie di impianti, deve seguire il percorso e ottenere la qualifica per ciascuna categoria.
Contenuti del corso
Ogni percorso comprende:
- una parte teorica, che tratta:
- normativa antincendio;
- responsabilità del manutentore;
- norme UNI e norme tecniche applicabili;
- principi di funzionamento dei sistemi;
- documentazione tecnica e registrazione degli interventi;
- una parte pratica, dedicata a:
- controlli periodici;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- prove funzionali;
- utilizzo delle attrezzature;
- compilazione della documentazione prevista.
Durata
La durata non è uguale per tutti i corsi.
L’Allegato II stabilisce una durata minima diversa per ogni presidio antincendio.
Alcuni esempi sono:
estintori: circa 40 ore;
- porte tagliafuoco: durata diversa;
- reti idranti: durata diversa;
- impianti di rivelazione: durata diversa.
I moduli più complessi (ad esempio impianti automatici di spegnimento) richiedono generalmente un numero di ore superiore rispetto ai presidi più semplici.
L’esame finale
Terminato il corso, il candidato sostiene l’esame davanti alla Commissione dei Vigili del Fuoco.
Per chi frequenta il corso (CASO 1), l’esame comprende:
- prova scritta;
- prova pratica;
- colloquio orale.
L’esame è superato con un punteggio minimo di 70/100, purché sia raggiunta la sufficienza in ciascuna prova.
Per i manutentori con i requisiti con oltre tre anni di esperienza (CASO 2) l’esame è ridotto rispetto al percorso ordinario e comprende:
- valutazione obbligatoria del curriculum professionale;
- prova oral-pratica, cioè una prova che verifica sia le conoscenze teoriche sia le capacità operative sul presidio antincendio per il quale si richiede la qualifica. Non è più prevista una prova scritta separata per questo caso.
Esempio
un manutentore che dal 2018 esegue manutenzione di estintori e può documentarlo:
non frequenta il corso;
- presenta la documentazione che attesta l’esperienza;
- sostiene l’esame oral-pratico per la qualifica sugli estintori;
- se supera l’esame, ottiene l’attestato di Tecnico Manutentore Qualificato per quella specifica tipologia di presidio.
Se invece lo stesso manutentore vuole qualificarsi anche per porte tagliafuoco o impianti di rivelazione incendio, dovrà sostenere un esame distinto per ciascuna tipologia, dimostrando l’esperienza specifica richiesta per ciascun ambito.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
I tecnici manutentori devono presentare una domanda di ammissione all’esame alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica CNVVF, oppure alla Direzione VF Regionale competente per territorio rispetto alla sede scelta per l’esame, accedendo al portale Servizi al cittadino-Home-Tutti i servizi-Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati, previa autentificazione digitale tramite SPID/ CIE e compilando l’apposito form web. La procedura guiderà il candidato nella compilazione della richiesta. Cliccando qui è possibile scaricare il fac-simile della delega SPID per le aziende che iscriveranno sul portale i tecnici con lo SPID del titolare.
Indicazione dei presidi
In fase di compilazione della domanda il tecnico manutentore potrà inserire uno o più presidi. Per ciascun presidio selezionato, il tecnico manutentore dovrà scegliere, tra quelle disponibili, la sede di ISQ e specificare in quale caso d’esame rientra (*caso 1 o caso 2), procedendo poi all’inserimento degli allegati richiesti tra cui il **CURRICULUM VITAE aggiornato (se non si dispone di un Curriculum Vitae, il consiglio è di utilizzare il modello di CV europeo scaricabile qui). Per il riconoscimento dei requisiti del caso 2, la documentazione da allegare dovrà essere attinente allo specifico presidio oggetto d’esame (attestazione di servizio, clicca qui per scaricare il fac-simile, e certificati vari).
Conclusione della domanda
Infine, confermando sul portale la richiesta, la stessa sarà trasmessa automaticamente alla Direzione VF competente.
In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, la Direzione VF competente registra il candidato nell’elenco pubblico e rilascia tramite portale il Nulla Osta Transitorio (NOT).
Per ogni presidio, e quindi per ciascuna sotto-richiesta, sarà associato un NOT univoco identificato automaticamente dal sistema.
La Direzione VF competente , qualora siano necessarie integrazioni, può generare tramite portale apposita nota, che sarà trasmessa al candidato.
Qualora le integrazioni fornite dal richiedente non risultino conformi a quanto richiesto in fase di accettazione della domanda, la Direzione VF competente potrà procedere, tramite portale, al diniego della richiesta ovvero richiedere ulteriori integrazioni.
DOVE POTER SVOLGERE IL CORSO
Il corso non si svolge presso i Vigili del Fuoco, ma presso un soggetto formatore autorizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’esame finale, invece, si tiene presso una sede d’esame autorizzata, sempre sotto la supervisione della Commissione dei Vigili del Fuoco.
Esiste un elenco ufficiale pubblico redatto e aggiornato dal Ministero dell’Interno e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo documento raccoglie tutti i soggetti formatori autorizzati, i relativi centri di formazione e le sedi d’esame approvate in tutta Italia.
I canali ufficiali per trovare e scegliere il centro più vicino a te sono due:
1. Il Portale Informatico dei Vigili del Fuoco
Tutta la gestione della tua pratica (incluso l’esonero e la scelta della sede) avviene digitalmente sul sito dei Vigili del Fuoco:
Accedendo alla sezione dedicata ai Tecnici Manutentori Qualificati sul portale Corpo Digitale dei Vigili del Fuoco, troverai l’elenco integrato in tempo reale di tutti i soggetti privati e delle sedi d’esame approvate.
Il portale ti permette di selezionare la sede e inviare telematicamente la domanda d’esame alla Commissione Regionale competente.
L’Elenco in formato Excel/PDF dei Vigili del Fuoco
- I Vigili del Fuoco rilasciano periodicamente un file riassuntivo aggiornato che puoi consultare per verificare quali centri sono autorizzati nello specifico per le tue due categorie (P1 per gli Estintori e P2 per le Reti Idranti).
- Puoi scaricare il documento ufficiale direttamente dalla pagina istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella sezione dedicata ai soggetti formatori.
Grandi Associazioni di Categoria
I corsi brevi di ripasso e le sessioni d’esame con i commissari d’esame vengono capillarmente organizzati su tutto il territorio da grandi associazioni nazionali convenzionate.
Le principali reti a cui puoi fare riferimento per trovare una sede nella tua provincia sono l’Associazione M.A.I.A. (tramite l’elenco dei Centri Convenzionati MAIA), UMAN (Confindustria), CNA e Confartigianato.
E SE NON SI RISPETTA LA SCADENZA DEL 25 SETTEMBRE 2026?
Se entro il 25 settembre 2026 il tecnico non ha ottenuto la qualifica, dal 26 settembre 2026 non potrà più svolgere attività di controllo e manutenzione ordinaria su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio disciplinati dal D.M. 1° settembre 2021.
Le principali conseguenze sono:
- Decadenza del Nulla Osta Transitorio (NOT): tutti i NOT cessano di avere efficacia entro il 25 settembre 2026, indipendentemente dalla data in cui sono stati rilasciati.
- Divieto di operare come manutentore qualificato: dal 26 settembre 2026 solo chi è in possesso dell’attestato di qualificazione rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà eseguire le attività di manutenzione ordinaria previste dal decreto.
- Nessuna ulteriore proroga prevista: la circolare del 10 settembre 2025 precisa che il sistema transitorio si chiude il 25 settembre 2026 e richiama le strutture territoriali ad accelerare gli esami proprio perché quella è considerata la scadenza definitiva.










