Se il cliente si rifiuta di ricevere o firmare la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) dell’impianto gas, l’installatore deve comunque tutelarsi, perché la Di.Co. è un obbligo previsto dal D.M. 37/2008 e non dipende dalla volontà del cliente.
Se il rifiuto è immotivato, la posizione dell’installatore è piuttosto chiara: il cliente non può impedire all’impresa di adempiere a un obbligo di legge.
Per tutelarsi, l’installatore dovrebbe:
- redigere regolarmente la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
- inviarla al cliente tramite PEC (se disponibile) oppure raccomandata A/R, conservando la ricevuta di invio e di consegna;
- conservare copia della Di.Co. e di tutta la documentazione tecnica;
- redigere una breve relazione interna in cui annota data, luogo e circostanze del rifiuto del cliente,
L’installatore avrà comunque la prova di aver tentato la consegna. In genere questo è sufficiente a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi.
Un esempio di testo da inserire nella lettera di accompagnamento è:
“Si trasmette la Dichiarazione di Conformità relativa all’impianto gas da noi realizzato, ai sensi del D.M. 37/2008. Si precisa che in data _ il committente ha rifiutato di ricevere la documentazione in occasione della consegna dei lavori. La presente viene pertanto inviata al solo fine di adempiere agli obblighi di legge.”
Questo tipo di comportamento mette l’installatore in una posizione di maggiore tutela qualora in futuro sorgano contestazioni.








