Demolizione e ricostruzione: Iva al 10% quando viene classificata recupero edilizio
Nella risposta 564 del 27 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate afferma che: gli interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato c.d. non sono soggetti all’aliquota IVA del 4% perchè la demolizione con ricostruzione fedele, non configura una “nuova costruzione”, ma un intervento di recupero di edifici preesistenti.
Vediamo nel dettaglio i 4 quesiti e i 4 pareri dell’Agenzia delle Entrate
Quesito 1
L’Istante ritiene che l’intervento edilizio de quo sia riconducibile – a seguito della modifica apportata dal decreto legge n. 76 del 2020 – fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del TUE. In particolare, la Società evidenzia che l’incremento di volumetria del nuovo edificio rispetto a quello demolito discenda sia dalle previsioni contenute nel piano di recupero del Comune di XXX, le quali prevedono per la particella in oggetto la possibilità di aumentare l’attuale volume urbanistico, sia dalla spettanza del bonus energia istituito dalla Provincia YYY (delibera della giunta
provinciale n. ZZZ), considerato che attraverso l’intervento edilizio programmato 4 si otterrà un miglioramento dell’efficienza energetica complessiva dell’edificio (ottenimento della classe CasaClima “A-Nature”)
Quesito 1 – Parere Agenzia delle Entrate
La competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. Alla luce di ciò, il quesito qui in esame è inammissibile, in quanto non attiene ad un dubbio interpretativo sul significato e sulla corretta applicazione di una norma tributaria riferibile all’Istante, con la conseguenza che, nel caso concreto, non si producono gli effetti tipici di tale istituto previsti dall’articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Quesito 2
La Società ritiene che per l’intervento edilizio in esame spetti la detrazione di cui all’articolo 1, commi 345 e 347 della legge n. 296 del 2006, in quanto detto intervento è riconducibile – per i motivi sopra esposti – nella categoria degli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del TUE. A supporto, richiama la risposta all’interpello n. 210 del 27 giugno 2019.
Quesito 2 – Parere Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007), ha introdotto delle specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il beneficio consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, fruibile entro un limite massimo stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Il successivo comma 348 del citato articolo 1, per quanto non specificamente previsto, rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente recata dall’articolo 16- bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dal relativo decreto di attuazione (DI n. 41 del 1998), nonché alle disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici. L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha elevato dal 55 al 65 per cento la percentuale di detrazione per le spese sostenute e l’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), successivamente, a seguito delle modifiche apportate al citato articolo 14, comma 1, dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito specifiche percentuali di detrazione per le diverse tipologie di interventi. Da ultimo, a seguito delle modifiche apportate con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 175, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si rammenta che la predetta detrazione riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020. L’agevolazione di cui ai menzionati commi da 345 a 347 della legge n. 296 del 2006 spetta, in linea generale, anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia», ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del TUE. 7 In considerazione di quanto rappresentato in merito al quesito n. 1 si ritiene assorbita anche la seconda questione posta all’attenzione della scrivente.
Quesito 3
Per quanto riguarda la misura massima della detrazione potenzialmente spettante per la riqualificazione energetica in oggetto, l’Istante ritiene che la detrazione di cui al comma 345 della legge n. 296 del 2006 spetti fino a un valore massimo di euro 120.000 e la detrazione di cui al comma 347 fino a un valore massimo di euro 60.000, in quanto l’edificio da demolire è composto da tre unità immobiliari (una unità immobiliare per funzioni produttive connesse alle attività agricole e due unità immobiliari ad uso residenziali), dove però solo i due appartamenti sono dotati di impianto di riscaldamento. Pertanto, a parere della Società, per ciascuno dei due appartamenti presenti nell’attuale edificio spetta la detrazione fino al rispettivo valore massimo (Euro 60.000/unità immobiliare con riferimento al comma 345 ed Euro 30.000/unità immobiliare con riferimento al comma 347 della legge n. 296 del 2006), mentre per l’unità immobiliare attualmente priva di impianto di riscaldamento l’agevolazione non dovrebbe spettare.
Per quanto concerne gli interventi agevolabili, si evidenzia che:
Quesito 4
IVA. 5 Infatti, pur trattandosi di intervento edilizio potenzialmente riconducibile nella disposizione di cui al n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, secondo l’Istante risultano rispettati, nel caso di specie, tutti i requisiti di cui al n. 39), in quanto gli appalti sono: