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EDIFICI. LA NUOVA AGIBILITA’ E LA MODULAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

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LA NUOVA AGIBILITA’ e LA MODULAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

All’interno del portale del Notariato è stato pubblicato a fine luglio lo Studio n. 83-2018/P intitolato La nuova agibilita’ e la modulazione delle clausole contrattuali, scritto da G. Trapani e approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 4 giugno 2020 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 26 giugno 2020.
La disciplina dell’agibilità è stata modificata ulteriormente dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222, che è intervenuto in modo radicale sul dettato dell’art. 24 TUE che è stato profondamente innovato nel suo contenuto. La segnalazione certificata quale strumento tecnico per l’agibilità va richiesta per i seguenti interventi: (a) nuove costruzioni; (b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; (c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, corredata dalla documentazione esattamente prevista dalla norma, con la previsione in ipotesi di inottemperanza di una specifica sanzione amministrativa.
Se l’agibilità non incide sulla commerciabilità giuridica di un edificio, tuttavia, costituendone il presupposto di utilizzabilità, incide, sulla sua commerciabilità “economica”, con tutte le conseguenzeche ne derivano sul piano della risolubilità del contratto. L’eventuale modulazione di un siffatto obbligo, sino a giungere alla sua esclusione convenzionale, va precisata mediante l’introduzione nel contratto di apposite regole convenzionali.
L’attività del notaio dovrà, in una corretta informazione nei confronti della parte acquirente, garantire che quest’ultima sia consapevole delle conseguenze derivanti dall’acquisto di un manufatto privo dell’elemento dell’agibilità.
SOMMARIO: 1. Introduzione 2. Le nuove regole in materia di agibilità. 3. L’incidenza
della mancanza di agibilità sulla circolazione immobiliare. 4. Il ruolo del notaio.
1. Introduzione.
Le riforme che si sono succedute di recente in materia urbanistica sino alla novella del 2016 (di cui al d.P.R. 25 novembre 2016 n.222) sono circa 133 di cui ben 77 che hanno inciso sul TUE1, hanno senz’altro inciso sul contenuto delle menzioni urbanistiche da effettuare negli atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici pur non immutando le due norme cardine in tema di circolazione immobiliare (art. 40 Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e art. 46 del Testo Unico n.380 del 6 giugno 2001), ad eccezione in particolare dell’introduzione del comma 5 bis dell’art.46 TUE3 di recente modificato a sua volta in minima parte in ordine ad un richiamo relazionale all’art. 23 comma 1 (e non più all’art.22 comma 3) del medesimo Testo Unico dell’Edilizia… CONTINUA A LEGGERE

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