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Depositi GPL: chiarimenti VV.F. sull’attività di sorveglianza

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Continua la serie di quesiti presentati alla Direzione Generale VVF attraverso i comandi provinciali sull’applicazione di alcune normative in materia di prevenzione incendi come quelli già analizzati su: impianti di produzione del calore (e rischio esplosione), attività commerciali e rete idranti e servizi di vigilanza antincendio nelle discoteche.
Con quesito n.14791 del 6 novembre 2020 si forniscono alcuni chiarimenti sulla applicazione della Regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 13/10/94, per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, di cui al DM 13/10/94.

I chiarimenti riguardano

  • Depositi GPL: quando svolgere le sorveglianza? (punto 13.11.1 e punto 13.11.2 dell’Allegato al DM 13/10/94)
  • Attività di impianto/deposito: nel Rapporto di Sicurezza va considerato il Gruppo Elettrogeno?

Quesito 1: sorveglianza dei Depositi: quale normativa applicare?

Si fa riferimento all’allegato della Regola Tecnica per depositi GPL di cui al DM 13/10/94:

  • Il punto il punto 13.11.1 dell’allegato indica la necessità della “custodia” del deposito per uno stoccaggio superiore a 50 ton;
  • il punto 13.11.2 indica la necessità della “sorveglianza” da parte di guardie particolari giurate o, in alternativa, della previsione di ispezioni periodiche ed installazione di dispositivi di allarme in grado di allertare le guardie particolari giurate, quando la capacità di stoccaggio del deposito superi le 200 ton.

Si presuppone che… CONTINUA A LEGGERE

Fonte: InSic

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