Home Impianti Termici Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE)...

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra

470
0

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00170) (GU Serie Generale n.1 del 02-01-2020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri, ed in particolare l’articolo 14;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l’attuazione  di  altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione  europea  2016-2017», ed in particolare l’articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto  serra  e che abroga  il  regolamento  (CE)  n.  842/2006,  ed  in  particolare l’articolo 25;

Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al sistema penale;  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell’Italia  alla  formazione  e  all’attuazione della  normativa  e  delle  politiche  dell’Unione  europea,  ed   in particolare l’articolo 33,  che  disciplina  i  criteri  generali  di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di atti normativi dell’Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2018,

  1. 146, concernente le modalita’ di esecuzione del regolamento (UE)
  2. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;

Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1191/2014   della Commissione, del 30 ottobre 2014,  che  determina  il  formato  e  le modalita’ di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19  del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2065   della Commissione, del 17  novembre  2015,  che  stabilisce,  a  norma  del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio, il  formato  della   notifica   dei   programmi   di   formazione   e certificazione degli Stati membri;

Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2066   della Commissione, del  17  novembre  2015  che  stabilisce,  a  norma  regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero  di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi;

 Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2067   della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformita’  al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco della certificazione delle persone fisiche  per  quanto  concerne  le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento  d’aria,  le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e  rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche’ per la certificazione delle imprese per quanto concerne  le  apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e le pompe di  calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;

Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2068   della Commissione, del 17  novembre  2015,  che  stabilisce,  a  norma  del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e  le  apparecchiature  che contengono gas fluorurati a effetto serra;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del  regolamento  (UE)  n. 517/2014  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,   modalita’ dettagliate relative alla dichiarazione  di  conformita’  al  momento dell’immissione sul mercato di apparecchiature  di  refrigerazione  e condizionamento   d’aria   e   pompe   di   calore    caricate    con idrofluorocarburi nonche’ delle relative verifiche  da  parte  di  un organismo di controllo indipendente;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)  n. 1191/2014 che determina il formato e  le  modalita’  di  trasmissione della relazione di  cui  all’articolo  19  del  regolamento  (UE)  n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati  a effetto serra;

Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2018/1992   della Commissione, del 14 dicembre 2018, che  modifica  il  regolamento  di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all’articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.  517/2014  per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel  Regno Unito e nell’Unione a 27 Stati membri;

continua a leggere cliccando qui

Fonte Istituzionale: Gazzetta Ufficiale

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.