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Canna fumaria. Secondo il TAR della Campania non serve il permesso (nella maggior parte dei casi) di costruire

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Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un ristorante per chiedere l’annullamento dell’ordinanza comunale per la demolizione dell’impianto di trattamento fumi/odori a servizio del locale.

Il Tar evidenzia che “che la canna fumaria de qua possa essere assimilata, per le sue concrete caratteristiche (“l’impianto della ricorrente è di piccole dimensioni, con nessun impatto sul paesaggio e non modifica minimamente il prospetto condominiale”), ad opera, per la quale fosse necessario il permesso di costruire, con conseguente impossibilità d’ordinarne la demolizione […]”.

Inoltre che: “L’installazione di una canna fumaria è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 lett. d ), d.P.R. n. 380 del 2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c ), dello stesso d.P.R.laddove comporti, come nella fattispecie, una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 1/10/2012, n. 4005).

Scarica e leggi interamente la sentenza cliccando qui

 

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