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    Segnalazione certificata di agibilità (SCA): cosa cambia rispetto al certificato di agibilità? I dettagli

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    Tar Campania: la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata non ha fatto venire meno le condizioni minime richieste dalla normativa vigente in termini di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti

    In tema di agibilità degli immobili da destinare ad attività commerciale, l’art.25 del dpr 380/2001 è stato interamente abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. j) del d. lgs. 222/2016 (cd. Decreto SCIA 2), nell’ottica di una generale semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia: il certificato di agibilità è stato quindi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24, nella versione modificata ed integrata dal menzionato art. 3, comma 1, lett. i, d. lgs. 222/2016. Sul punto, i giudici amministrativi campani evidenziano altresì che “anche dopo le modifiche legislative di semplificazione, la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata, non ha comunque fatto venire meno le condizioni minime richieste dalla normativa vigente di settore per l’agibilità dei locali, in termini di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, essendo solo mutate le modalità tramite le quali si perviene all’attestazione di agibilità“.

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    Fonte: In Genio

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