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Chiusura veranda: basta la SCIA o serve il permesso di costruire? Chiarimenti dal TAR

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Tar Marche chiarisce: serve il permesso di costruire per le verande realizzate sulla balconata di un appartamento

Lo ha definitivamente chiarito il Consiglio di Stato nella recente sentenza del 9 ottobre con la quale ha fatto chiarezza su un dubbio spesso controverso della normativa urbanistica.

Ai sensi dell’art. 10, comma l, lettera c), del testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia).

In via residuale, la SCIA assiste invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d. «leggera» (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente).

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire.
Si tratta, infatti, di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto.

Nel caso in questione c’è inoltre da considerare  che l’opera oggetto dell’ordine di demolizione si pone
anche in contrasto sostanziale con il piano particolareggiato esecutivo del “Centro Storico” del Comune di Ascoli Piceno  il quale esclude (nell’area in questione) qualsiasi possibilità di volumetrie aggiuntive, consentendo esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi.

Leggi la Sentenza

 

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