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INVIO DOCUMENTAZIONE DETRAZIONE FISCALE 2018

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QUALE DOCUMENTAZIONE E’ NECESSARIA E COME BISOGNA PROCEDERE PER OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE PER I LAVORI EFFETTUATI NEL 2018

DETRAZIONE 50%

 
per quanto riguarda la detrazione del 50% sulla sostituzione di caldaie è necessario collegarsi al sito ENEA
Come si potrà notare bisogna innanzitutto registrarsi o come committente o come intermediario, dopodiché seguire le istruzioni.
Si possono trasmette tutte le dichiarazioni in cui lavori  i cui lavori sono eseguiti e completati nell’anno 2018.
L’invio della documentazione all’Enea va effettuato attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it, entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
 causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
 codice fiscale del beneficiario della detrazione
 codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
In particolare, oltre alla ricevuta del bonifico, sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le
loro dichiarazioni dei redditi.

 

DETRAZIONE 65%
 
Per le detrazione del 65% stessa procedura ma il sito a cui collegarsi è
 
Le caldaie a condensazione possono accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Certificazione necessaria
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
 l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio,
per interventi di sostituzione di finestre e infissi, per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, per le pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e per i sistemi di dispositivi multimediali.
 la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).
La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.  La scheda informativa deve essere rilasciata da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
 le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)
 la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente.
Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.
Come effettuare i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
 i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”)
 i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Documenti da conservare
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati.
In particolare, va conservato:
 il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
 la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
 le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
 per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

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