Home Impianti Super. 35 KW Modicato il DM 12 aprile 1996 sulle centrali termiche

Modicato il DM 12 aprile 1996 sulle centrali termiche

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Estata notificata dalla Commissione europea la nuova regola tecnica per le centrali termiche oltre ai 35 kW, che modifica il DM 12 aprile 1996.

Con il nuovo regolamento arrivano novità molto importanti,  per le centrali termiche oltre a 35 kW, nei condomini, scuole, attività artigianali e ristoranti.

La nuova regola tecnica, per ora è provvisoria, è stata notificata alla Commissione UE lo scorso 4 giugno 2019 e se non ci saranno osservazioni da parte degli Stati membri, il provvedimento resterà a Bruxelles fino al 5 settembre 2019, per poi terminare il percorso verso la Gazzetta ufficiale (in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione).

Rispetto alla precedente regola, sono stati inclusi nel campo di applicazione del decreto anche gli apparecchi di tipo A (che non prevedono canne fumarie o dispositivi per l’evacuazione verso l’esterno dei prodotti da combustione) realizzati con diffusori radianti ad incandescenza, per i quali la possibilità di installazione in luoghi soggetti ad affollamento, come le chiese, deve essere oggetto di una valutazione del rischio.

La nuova regola tecnica si applicherà agli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di emanazione del decreto. Importante:

  • non è previsto alcun adeguamento alle nuove disposizioni per gli impianti esistenti di portata termica superiore a 116 kW approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta;
  • non è richiesta la conformità alla nuova regola tecnica anche per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

LEGGI LA BOZZA DEL DECRETO

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