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Alberghi: presentazione SCIA dopo il 1 dicembre 2018

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Con Nota n. 16419 del 28 novembre 2018 il Dipartimento VV.F. ha fornito chiarimenti sul termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 da parte delle attività alberghiere, alla luce della previsione di cui all’art.1 comma 1122 lett. i) della Legge 27/12/2017 per gli alberghi e quindi sulle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza.

Il quesito
E’ stata inviata al Dipartimento una domanda in merito la possibilità di beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, con riferimento a quelle attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi. Devono comunque presentare la SCIA parziale entro il 1°dicembre 2018, così come previsto in generale dal provvedimento di proroga?

Secondo il Dipartimento VV.F.
Il Dipartimento ha risposto che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possono comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1°dicembre. Specifica inoltre: “In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi”.


Nota n. 16419 del 28 novembre 2018 


Art.1 comma 1122 lett. i – Legge 27/12/2017

1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell’interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

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