Nel locale che ospita le caldaie la superficie di aerazione deve essere calcolata secondo quanto indicato nel DM 08/11/2019; l’apertura, permanente,non deve essere in ogni caso inferiore a 0,3 m2 (DM 08/11/2019 punto 3.3.4).
Con il nuovo DM 8 novembre 2019 cambia la formula per determinare la superficie complessiva minima delle aperture di aerazione dei locali di installazione, la vecchia formula è quindi andata in pensione.
La superficie non è più calcolata solo in base all’ubicazione (fuori terra, seminterrata o interrata) del locale e della portata termica complessiva dell’impianto, ma anche in funzione della presenza di impianti di rivelazione dei gas.
Più nel dettaglio, l’impianto di rivelazione gas deve comandare un’elettrovalvola automatica a riarmo manuale posizionata all’esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottica e acustici.
Vediamo ora nel dettaglio come si calcola mla superificie di aerazione.
La dimensione delle aperture di ventilazione (S) dovrà soddisfare la seguente regola generale[1]:
S ≥ k×z×Q
Dove:
k è un parametro dipendente dalla posizione della centrale termica rispetto al piano di riferimento ricavabile da specifiche tabelle presenti nel Decreto;
z è un parametro che tiene in considerazione la presenza di un impianto di rivelazione gas che comanda una elettrovalvola automatica a riarmo manuale all’esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottici e acustici modulato in funzione della posizione della centrale termica rispetto al piano di riferimento. Il valore è ricavabile da specifiche tabelle presenti nel Decreto;
Q è portata termica totale espressa in kW.