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Come gestire la presenza di amianto in condominio

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Si può affermare con certezza che la parola amianto generi una sincera paura in chiunque la senta. Da quando, nel 1992, è stato messo al bando con la legge 257 del 27 marzo, è stato un lento prendere coscienza della sua pericolosità. Tuttavia non si può parlare di una pericolosità assoluta. È opportuno, in presenza di Manufatti Contenenti Amianto (MCA), valutare il rischio che la presenza di un dato MCA comporta. E non sempre è necessario compiere una bonifica.

Spesso il condominio viene affrontato come luogo di lavoro e nel caso dell’amianto va segnalato che c’è un corposo paragrafo del D.Lgs 81 del 09/04/2008 che ne afferma limiti e prescrizioni: dall’art 246 all’art 265.

Come si diceva, la presenza di MCA non comporta di per sé un rischio per chi abita o lavora nell’edificio. Sono pericolose le fibre di amianto presenti nell’aria e, se il materiale è in buone condizioni, è estremamente improbabile che esista un rischio apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.

Cosa deve fare l’amministratore

È opportuno che un amministratore di condominio si lasci affiancare da un tecnico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, c. a) del Decreto Ministeriale del 06/09/1994, attestati da un patentino rilasciato dalla Regione, che sia in grado di guidarlo in ogni fase del processo di analisi e messa in sicurezza.

Una fase importante per la gestione del rischio amianto è il censimento dei MCA, con relativa mappatura e comunicazione alla ASL competente, obbligo che nasce dall’art 12 della legge 257 del 27/03/1992 ed è riportato nelle varie leggi regionali. La mappatura è indispensabile anche perché l’amministratore, in teoria, dovrebbe conoscere con precisione il condominio e dovrebbe essere quindi in grado di comunicare esattamente dove si trovano gli scarichi, le canne fumarie di amianto o altri MCA. Lo stesso zelo dovrebbe essere messo da chi si appresta a fare delle manutenzioni e che intende informarsi in anticipo sul rischio che corre incontrando l’amianto nel corso dei lavori.

L’amministratore deve nominare un responsabile amianto e censire i MCA. Deve inoltre informare della presenza di MCA tutti gli interessati (inquilini, imprese…) ed attivare un Piano di Manutenzione e Controllo allo scopo di ridurre al minimo il rischio. Ovviamente deve integrare il Documento di Valutazione dei Rischi inserendo il rischio amianto e le cautele e le procedure necessarie. I MCA rinvenuti devono essere individuati con apposite etichette (art. 5 DPR 216/88).

L’amministratore di condominio deve quindi:

  • verificare che nell’immobile esistano MCA;
  • organizzare il prelievo di campioni e le relative analisi;
  • nominare un responsabile per il controllo e la manutenzione dei MCA;
  • mappare la presenza dell’amianto;
  • comunicare gli esiti del censimento all’azienda sanitaria locale competente (art.12 legge 257/1992);
  • informare tutti gli interessati (proprietari, inquilini, imprese, lavoratori…) della presenza di MCA.

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Fonte: Quotidiano del Condominio

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