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DIA e documentazione incompleta, una volta decorso il termine il Comune non può intervenire

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Tar Campania: la verifica sulla completezza della documentazione deve essere effettuata entro il termine assegnato dalla legge, pena la facoltà per l’interessato di eseguire l’intervento

Nella fattispecie in esame, il Comune ha ordinato di non effettuare i lavori, di cui alla D.I.A. presentata, non già per contrasto dell’intervento con le prescrizioni urbanistico-edilizie, bensì per incompletezza della documentazione, riguardante la rappresentazione dei luoghi (documentazione fotografica con coni ottici), ovvero le condizioni dei contigui beni immobili (dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico sulla legittimità urbanistica e assenso dei comproprietari del cortile comune).

L’inibizione è stata adottata oltre il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 23, sesto comma, del D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia).

Ciò posto, il primo comma dell’art. 23 stabilisce che l’avente titolo deve presentare la denuncia di inizio attività “almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori”, mentre il successivo sesto comma dispone che “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”.

SENTENZA DEL TAR CAMPANIA. Con la sentenza n. 140/2016 depositata il 13 gennaio, la terza sezione del Tar Campania premette che presupposti indefettibili perché la d.i.a. possa essere produttiva di effetti sono la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione, per cui il decorso del termine di trenta giorni non legittima l’intervento edilizio se la dichiarazione non corrisponde al modello legale prescritto dalla legge, o comunque risulti inesatta o incompleta, sicché l’Amministrazione, in tale ipotesi, non decade dal potere di inibire l’attività o di sospendere i lavori.

Tuttavia, avuto riguardo all’espressa delimitazione del potere rimesso all’Autorità amministrativa (“entro il termine indicato al comma 1”), deve affermarsi che l’inutile decorso del termine preclude al Comune di intervenire per paralizzare l’intervento, se ravvisi unicamente la necessità di integrare la documentazione accessoria da allegare alla denuncia, senza evidenziare ragioni sostanziali e concludenti che attengano al divieto di esecuzione dell’opera. In altri termini, la verifica sulla completezza della documentazione deve essere effettuata entro il termine assegnato dalla legge (che altrimenti non avrebbe ragion d’essere vero), il cui decorso consolida in capo all’interessato la facoltà di eseguire l’intervento.

In diversa ipotesi si versa allorquando le ragioni del divieto di eseguire l’intervento poggino sulla difformità rispetto al titolo edilizio necessario o alle norme che presiedono all’attività edilizia e all’assetto urbanistico. In tal caso, l’intervento della P.A. ha il suo fondamento nel generale ed inconsumabile potere di repressione dell’attività edilizia contrastante con la normativa, al quale fa riferimento la giurisprudenza per la quale, anche dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 23, sesto comma, citato, “l’amministrazione conserva il potere di verificare se le opere possono essere realizzate sulla base della d.i.a. e può esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’ordinamento”.

Nel caso in esame, osserva il Tar Campania, non è rinvenibile l’esercizio da parte del Comune del potere repressivo dell’attività edilizia non consentita (che avrebbe dovuto comportare l’accertamento della difformità dell’intervento rispetto alle prescrizioni e la verifica delle altre condizioni occorrenti per eseguirlo), essendosi l’Ente limitato ad addurre la mancanza di documentazione, inibendo per tale aspetto l’attività intrapresa, sebbene fosse scaduto il termine fissato dalla legge per compiere tale attività.

Fonte: Casa e Clima

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