Conformità di uno SPLIT
Domanda
La ditta che installa uno split è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità?
Risposta
I condizionatori d’ambiente di tipo “split” sono da considerare a tutti gli effetti come impianti autonomi per il condizionamento dell’aria. Pertanto, negli edifici adibiti ad uso civile, l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione straordinaria degli impianti a “split” sono attività che possono essere svolte unicamente da ditte installatrici abilitate; cioè da ditte singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, di cui all’art. 8 della L.580/93, (modificato dal Dlgs 15 febbraio 2010 n. 23) o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L.443/85 e succ. modificazioni, il cui titolare o il responsabile tecnico preposto all’esercizio dell’attività sia in possesso dei requisiti tecnico professionali ed abbia ottenuto il relativo certificato di riconoscimento.
Per gli impianti con potenzialità frigorifera superiore a 40000 frigorie/h (46,5 kW) sussiste l’obbligo della redazione del progetto da parte di un progettista abilitato, mentre il progetto non è necessario quando la potenzialità è inferiore a 40000 frigorie/h .
In tutti i casi, però, al termine dei lavori d’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria dell’impianto di tipo “split”, la ditta deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità redatta sulla base del modello di cui al DM 37/02/92 esucc. modificazioni, completa dei seguenti allegati obbligatori: il progetto, solo se la potenza frigorifera dell’impianto è maggiore o uguale a 46,5 kW, oppure lo schema d’impianto realizzato, nei casi in cui il progetto non risulti obbligatorio, la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati, l’eventuale riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.