Documentazione impianto ciclo produttivo
Domanda
Un cliente di professione panificatore con attività in provincia Monza Brianza, mi chiede se è obbligato a far eseguire la compilazione del libretto di impianto, (CURIT etc) al suo forno di cottura pane come una normale CT ad uso riscaldamento. A quanto mi risulta, essendo un ciclo produttivo non dovrebbe rientrare in tale obblighi: sono in torto? eventualmente a quali attività di manutenzione periodiche è obbligato?
Risposta
Iniziamo col dire che sono oggetto di ispezione tutti gli impianti termici definiti come segue:
“Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.
Ad esempio, una caldaia destinata alla esclusiva produzione di calore per essiccare un determinato materiale prodotto in uno stabilimento, non è da considerare impianto termico, ossia non è soggetta ad ispezione da parte dell’autorità competente sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 74/2013” in quanto non rientrante nella definizione di cui sopra, essa è infatti a servizio di un processo produttivo/industriale e non per la climatizzazione degli ambienti.
La DELIBERAZIONE N° X / 1118 Seduta del 20/12/2013 e succ. modifiche a pag. 10 cap. 6 Ambito e applicazioni recita quanto segue:
“Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0.035MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”.
Il Ministero delle Attività Produttive con la lettera del 24-3-1998, Prot. N. 206312, aveva già precisato che “non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto (es: impianto termico asservito a serra agricola).
Per la Lombardia si può fare riferimento alle deliberazioni della propria regione.