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    RED III, D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, novità per installatori, dal 3 agosto cambiano le regole

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    La transizione energetica entra nella pratica quotidiana degli installatori
    La direttiva europea RED III, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, rappresenta un ulteriore passaggio nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico. Il suo obiettivo non è soltanto aumentare la produzione nazionale da fonti rinnovabili, ma favorire una loro integrazione sempre più concreta nei consumi degli edifici, nelle attività produttive, nei trasporti e nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento.Per il settore impiantistico, la novità più significativa consiste nell’ampliamento degli interventi che devono essere sottoposti alla verifica degli obblighi FER. Dal 3 agosto 2026, per le richieste di titolo edilizio presentate da tale data, l’attenzione non riguarda più soltanto gli edifici di nuova costruzione o le ristrutturazioni più rilevanti. La verifica interessa anche le ristrutturazioni importanti di secondo livello e gli interventi qualificabili come ristrutturazione dell’impianto termico, quando l’applicazione risulti tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

    IL CAMBIAMENTO
    L’impianto non viene più considerato come una semplice somma di generatori e componenti, ma come parte di un unico sistema edificio-impianto nel quale involucro, produzione, distribuzione, emissione, regolazione e fonti rinnovabili devono essere valutati congiuntamente.

    Questo cambiamento coinvolge direttamente gli installatori. La sostituzione di una caldaia, l’aggiunta di una pompa di calore, la realizzazione di un sistema ibrido o il rifacimento delle reti di distribuzione non possono essere valutati soltanto sotto il profilo della corretta posa e della sicurezza. Prima di iniziare i lavori diventa essenziale conoscere la classificazione energetica dell’intervento, verificare l’esistenza della relazione tecnica e accertare che il progettista abbia determinato l’eventuale quota di energia rinnovabile da garantire.
    La RED III non introduce un divieto generalizzato di installare caldaie a gas e non stabilisce che ogni semplice sostituzione del generatore debba essere accompagnata da una pompa di calore o da un impianto fotovoltaico. Impone però una valutazione più ampia quando le opere assumono le caratteristiche di una ristrutturazione dell’impianto termico. In questi casi, la scelta della tecnologia non può essere basata su valutazioni sommarie: la quota rinnovabile deve essere calcolata dal professionista e l’eventuale impossibilità tecnica o economica deve essere espressamente motivata.
    Questa dispensa trasforma il nuovo quadro normativo in cinquanta risposte operative per la gestione dei preventivi, dei rapporti con progettisti e committenti e della documentazione di cantiere. La corretta applicazione della RED III dipenderà soprattutto dalla collaborazione tra professionista, impresa installatrice, tecnico edilizio e committente: solo così gli obblighi sulle fonti rinnovabili potranno tradursi in impianti realmente efficienti, sicuri e adeguati all’edificio.

     

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