Domanda: Per alcune centrali si riscontrano spesso delle irregolarità documentali e amministrative, in particolare la mancanza della pratica ex ISPESL/INAIL, della dichiarazione di conformità dell’impianto e della pratica di prevenzione incendi presso i Vigili del Fuoco.
Alla luce di tali carenze, chiediamo:
- è possibile continuare a mantenere in essere il contratto di Terzo Responsabile?
- è possibile continuare a effettuare interventi di manutenzione o assistenza su chiamata?
- qualora il proprietario o responsabile dell’impianto non provveda alla regolarizzazione, è possibileo recedere dall’incarico e rinunciare al ruolo di Terzo Responsabile?
- quali responsabilità possono ricadere sul Terzo Responsabile nel caso in cui continui a gestire una centrale termica non regolarizzata sotto il profilo documentale e/o della sicurezza?
- quali comunicazioni o contestazioni è opportuno effettuare formalmente al proprietario prima dell’eventuale cessazione dell’incarico?
E’ possibile chiarire la questione alla luce del D.P.R. 74/2013 e della normativa applicabile alle centrali termiche.
Risposta:
la questione va presa seriamente, perché il terzo responsabile non è un semplice manutentore. Il DPR in questione è il DPR 74/2013 e, nel vostro caso, il riferimento centrale è l’art. 6.
1. Se la centrale era già irregolare quando avete assunto l’incarico
L’art. 6, comma 2, stabilisce un principio molto netto: per un impianto non conforme alle disposizioni di legge la delega al terzo responsabile non può essere conferita, salvo che nell’atto di delega sia stato espressamente affidato anche l’incarico di procedere alla messa a norma.
In questo secondo caso il cliente/delegante deve consentirvi di eseguire gli interventi e deve garantirne la copertura finanziaria; nel condominio questo deve risultare da apposita deliberazione assembleare. Fino a quando gli interventi di adeguamento non sono terminati e il terzo responsabile non ne dà comunicazione scritta, la responsabilità dell’impianto rimane in capo al delegante.
Quindi, se avete sottoscritto un normale contratto di terzo responsabile su centrali già prive, ad esempio, di pratiche obbligatorie INAIL/ex ISPESL, documentazione di conformità e prevenzione incendi, senza che il contratto prevedesse espressamente la loro regolarizzazione, non continuate a gestire la situazione come se la delega fosse ordinariamente valida.
2. Se invece avete scoperto le irregolarità dopo aver assunto l’incarico
Qui interviene il comma 4 dell’art. 6. Il terzo responsabile deve comunicare tempestivamente e per iscritto al delegante gli interventi necessari affinché l’impianto rispetti le prescrizioni vigenti.
Per un condominio la norma è particolarmente precisa: l’amministratore/delegante deve ottenere l’autorizzazione dell’assemblea entro 10 giorni dalla vostra comunicazione e deve farsi carico dei costi. Se la delibera non arriva nel termine previsto, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
In caso di decadenza, oppure di vostra revoca o rinuncia, il DPR 74/2013 prevede anche la comunicazione alla Regione/Provincia autonoma o all’organismo delegato; per revoca, rinuncia e decadenza il termine previsto è due giorni lavorativi.
3. Potete rinunciare al contratto?
Sì, il DPR 74/2013 contempla espressamente la rinuncia del terzo responsabile. Ma evitate un semplice “abbandono” della centrale.
La strada corretta è una rinuncia formale, preferibilmente tramite PEC, nella quale indicate le irregolarità riscontrate, le comunicazioni già effettuate, la mancata regolarizzazione o autorizzazione e la data dalla quale cesserete dall’incarico. Poi va effettuata la prevista comunicazione al catasto/autorità competente secondo la procedura regionale. Rimangono naturalmente da rispettare anche eventuali clausole di recesso, preavviso e risoluzione contenute nel vostro contratto.
Questo passaggio è importante anche per dimostrare, in futuro, quando avete individuato il problema e quali provvedimenti avete chiesto al cliente di adottare.
4. Dopo la rinuncia potete continuare a intervenire “a chiamata”?
In linea generale sì, ma con una veste completamente diversa.
Potete rimanere, ad esempio, impresa manutentrice, intervenendo su richiesta per manutenzioni, riparazioni o lavori di adeguamento, senza assumere la funzione di terzo responsabile. La responsabilità dell’esercizio dell’impianto torna quindi al proprietario, all’occupante o all’amministratore, fino all’eventuale nomina di un nuovo terzo responsabile.
Nei vostri rapporti, rapportini di intervento, libretto e catasto deve però risultare chiaramente che non operate più come terzo responsabile.
Se vi trovate davanti a una condizione che interessa concretamente la sicurezza, non limiterei il rapporto di intervento a una generica annotazione: va descritta la non conformità e indicata la necessità della messa in sicurezza/regolarizzazione. Non è opportuno continuare semplicemente a mantenere in esercizio, come se nulla fosse, un impianto per il quale avete accertato una situazione di pericolo o un obbligo sostanziale non assolto.
5. Qual è la vostra responsabilità mentre siete terzo responsabile?
Questo è probabilmente il punto più importante.
L’art. 6, comma 3, stabilisce che il responsabile oppure, quando vi è una delega valida, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente. L’assunzione della responsabilità deve essere scritta e comporta anche l’essere destinatari delle sanzioni previste dalla normativa.
Per esempio, l’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 prevede per proprietario, amministratore o eventuale terzo responsabile una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro quando non vengono effettuate le prescritte operazioni di controllo e manutenzione.
Ma la questione può andare oltre la semplice sanzione amministrativa. In caso di incidente, incendio, intossicazione o altro evento, potrebbero essere valutate anche responsabilità civili e, a seconda dei fatti, penali. In quel caso conterebbero molto la situazione concreta, ciò che il terzo responsabile conosceva, quando l’ha conosciuto, ciò che aveva il potere di fare e soprattutto se aveva formalmente segnalato e gestito la non conformità.
Per questo è particolarmente rischioso conoscere oggi una grave irregolarità e continuare per mesi a figurare come terzo responsabile senza alcuna contestazione scritta.
Attenzione però alle tre “mancanze” che sono state indicate
Prima di definire automaticamente ogni centrale “non a norma”, farei un controllo documentale impianto per impianto.
Per la cosiddetta pratica ISPESL, oggi INAIL, il D.M. 1 dicembre 1975 prevede, per gli impianti di riscaldamento ad acqua calda con portata termica complessiva dei focolari superiore a 35 kW, denuncia e progetto nonché gli adempimenti di verifica previsti. INAIL conferma tuttora questi obblighi e le relative procedure tramite CIVA.
Per i Vigili del Fuoco, l’attività n. 74 del DPR 151/2011 riguarda gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
Per la dichiarazione di conformità, occorre invece vedere data e storia dell’impianto. Il DM 37/2008 è entrato in vigore il 27 marzo 2008; per determinati impianti anteriori a tale data, qualora la Di.Co. non sia stata prodotta o non sia più reperibile, l’art. 7, comma 6 consente la sostituzione con una dichiarazione di rispondenza – Di.Ri., resa dai soggetti aventi i requisiti previsti.
Quindi bisogna distinguere tra pratica obbligatoria mai eseguita, documentazione semplicemente non reperibile e adempimento che per quella specifica centrale non era applicabile.
6. Come procedere in questo caso
La soluzione che vi tutela maggiormente è fare subito, per ciascuna centrale, una scheda di verifica documentale, indicando potenza, combustibile, anno di realizzazione, presenza Di.Co./Di.Ri., pratica INAIL, pratica VVF, libretto, progetto, eventuali verbali e non conformità.
Poi invierei al cliente/amministratore una PEC formale ai sensi dell’art. 6 DPR 74/2013, elencando le carenze e chiedendo la loro regolarizzazione. Se il cliente non intende procedere, valutate la rinuncia formale all’incarico di terzo responsabile, effettuando anche la comunicazione all’autorità/catasto competente. Dopo la cessazione potreste eventualmente mantenere soltanto un contratto di manutenzione a chiamata, senza assunzione della terza responsabilità.









