La Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo dettagliato le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni edilizie.
Le nuove disposizioni, hanno rimodulato i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, hanno previsto regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sono intervenute sulla disciplina del Superbonus, in merito ai requisiti delle spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese 2023. Focus anche sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e su Superbonus, per condomìni e Onlus. Confermato, i per il 2025, il bonus mobili con un limite di spesa di 5mila euro. Di seguito alcuni punti salienti:
- Aliquota al 50% nel 2025 per interventi su immobili destinati ad abitazione principale, compresi garage e pertinenze. Dal 2026 scenderà al 36%.
- Superbonus ridotto al 65% nel 2025, accessibile solo se entro il 15 ottobre 2024 sono state completate specifiche formalità (come la CILA o la richiesta di titolo abilitativo).
- Ripartizione in 10 anni delle detrazioni per spese sostenute nel 2023, tramite dichiarazione integrativa da presentare entro il 31 ottobre 2025.
- Stop alle detrazioni per impianti di climatizzazione alimentati da combustibili fossili, anche se a condensazione. Restano agevolabili solo soluzioni più sostenibili.
- Bonus mobili confermato per il 2025, con tetto massimo di spesa detraibile pari a 5.000 euro
- Detrazione del 50% per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza
Più nel dettaglio:
- sale al 50% la detrazione delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, per gli interventi efficientamento energetico nel caso in cui i costi siano sostenuti dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
Per ottenere la detrazione il contribuente deve essere titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), al momento di inizio dei lavori.
Ma cosa succede quando si ristruttura un immobile appena acquistato, che non è ha l’abitazione principale?
La circolare afferma: «Si ritiene, inoltre, che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori». Quindi possiamo stare tranquilli, chi ristruttura e poi si trasferisce può avere diritto al 50 per cento.
Novità anche per i condomini
La circolare dà delle risposte importanti anche sui condomini. Infatti il problema era dettato dal fatto che le parti comuni non sono parificate alle abitazione principale e qquindi non era chiaro come comportarsi. L’Agenzia ha chiarito: «Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale». Quindi in sostanza, i proprietari ottengono il 50%, gli altri il 36 per cento.
Novità anche per i conviventi
Altro chiarimento importane riguarda coloro che convivono con il proprietario; in questo caso i conviventi che affrontano delle spese di ristrutturazione, non essendo direttamente i propretari, dovranno accontentarsi del bonus fiscale più basso. «Attesa la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione del 36% per le spese sostenute nel 2025».