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Superbonus: condominio con più edifici. Risposta Agenzia delle Entrate

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Con il chiarimento n. 23/2022 l’Agenzia delle Entrate spiega le regole per usufruire della detrazione e scegliere lo sconto in fattura.

Il caso

Il condominio vuole realizzare interventi relativi alle parti comuni di ciascun fabbricato ed, eventualmente, alle unità immobiliari all’interno del singolo fabbricato, mentre non coinvolgeranno parti comuni a più fabbricati.

Gli interventi saranno:
– isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
– sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore;
– sostituzione di scaldacqua.

Inoltre si vuole  optare per lo sconto in fattura e si chiede all’Agenzia delle Entrate se sono sufficienti le delibere separate, approvate dai proprietari degli edifici che saranno interessati dai lavori.

Superbonus nel condominio con più edifici

In base alla Circolare 30/E/2020, quando un condominio composto da più fabbricati realizza un intervento di isolamento termico solamente su un edificio, le spese possono essere agevolate con il Superbonus a condizione, che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico.

La Circolare chiarisce che la detrazione maggiorata per gli interventi trainati è riservata ai condòmini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante.

Inoltre, la circolare spiega che le delibere per l’approvazione dei lavori e per la scelta dello sconto in fattura sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

L’approvazione dei lavori tramite delibere separate delle assemblee dei proprietari dei singoli fabbricati interessati dagli interventi non riveste carattere fiscale ma civilistico. L’Agenzia afferma che i lavori devono essere deliberati dall’assemblea condominiale o dalle assemblee dei proprietari delle unità immobiliari dei singoli fabbricati oggetto degli interventi.

In merito allo sconto in fattura, sulla base del provvedimento 8 agosto 2020, nella comunicazione da inviare all’Agenzia deve essere indicato il codice identificativo dell’opera, distinguendo tra interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari, tra interventi di efficienza energetica, interventi antisismici.

Nel caso in oggetto, l’Agenzia ha affermato che dovrà essere inviata una comunicazione per ogni edificio interessato dagli interventi.

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