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Superbonus 110%. Fisco: nuovi chiarimenti sugli edifici plurifamiliari

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Superbonus 110 per cento, per l’accesso all’agevolazione nel caso di un edificio di un unico proprietario composto fino a quattro unità immobiliari conta la prevalenza della natura residenziale. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 5 del 7 gennaio 2022. Non deve essere calcolata la superficie delle pertinenze.

Superbonus 110 per cento, nel caso di edificio con unico proprietario non si può accedere all’agevolazione non si verifica la prevalenza della natura residenziale. Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 5 del 7 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel calcolo della prevalenza non rientra la superficie delle pertinenze.

I chiarimenti sono stati forniti a seguito del caso di un proprietario di un edifico composto da 4 unità immobiliari distintamente accatastate.

Di queste, 2 sono abitazioni, una è un laboratorio artigianale che rientra nella categoria catastale C/3 e una è un’autorimessa accatastata come C/6.

L’istante fa presente che la superficie dell’unità immobiliare accatastata come laboratorio, da sola, supera la somma delle superfici delle altre tre unità immobiliari e chiede se può beneficiare della maxi agevolazione prevista dal decreto Rilancio e, eventualmente, quali sono i limiti di spesa previsti.

In linea generale l’agevolazione spetta per le parti comuni dei condomini. Sul punto è intervenuta la  con la lettera n) del comma 66 dell’articolo 1 che ha modificato il comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Il superbonus si applica anche agli interventi effettuati:

“dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.”

A partire dal 1° gennaio 2021, quindi, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio ma composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche.

LEGGI LA RISPOSTA DELL’AGENZIA N. 5/2022

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