l TAR delle Marche, con la sentenza n. 648/2017, za, ha ritienuto non indispensabile il consenso degli altri condomini per l’installazione di una canna fumaria privata sul muro perimetrale (o prospiciente una corte interna) di un condominio, purchè non venga leso il diritto all’utilizzo della parete comune né si eseguano interventi particolarmente invasivi che ne modifichino la funzione.
Questo è ciò che ha stabilito il TAR delle Marche spiegando che l’installazione di una canna fumaria a servizio di un singolo condomino sul muro perimetrale dell’edificio (o di una corte interna) è possibile anche senza il consenso maggioritario degli altri condomini, purchè venga rispettato l’uso del muro comune da parte di tutti e non venga alterata la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. I lavori dovranno comunque essere realizzati dietro regolare concessione edilizia.
La sentenza ha precisato che il regolamento comunale prevede precisi vincoli per la collocazione delle “bocche dei camini” che devono essere installate ad almeno 1 mt. al di sopra del colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 mt. onde evitare immissioni nocive o sgradevoli a terzi.
(Cass. civile, sez. II del 08-04-1977, n. 1345)







