Home Impianti Termici Quesito Tecnico. Chiarimenti in merito alla stesura di progetto per la realizzazione,...

Quesito Tecnico. Chiarimenti in merito alla stesura di progetto per la realizzazione, trasformazione, ampliamento di impianti di riscaldamento.

284
0

QTERMICIBuongiorno,

Siamo a chiederVi chiarimenti in merito alla stesura di progetto per la realizzazione, trasformazione, ampliamento di impianti di riscaldamento. Innanzi tutto vorremo sapere se la stesura del progetto è obbligatoria e cosa si intenda per progetto ( alcuni tecnici intendono la sola stesura della L. 10).

Come già accennato telefonicamente alcuni professionisti asseriscono che il progetto in base al DM 37/2008, fatto salvo i casi riportati all’art. 5 comma 2 lettera G, deve venir redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice: è cosi? Inoltre alla lettera g) come mai si parla di impianto di  climatizzazione (e non di riscaldamento, condizionamento o refrigerazione)? e questo per esser progettato da un tecnico abilitato deve avere una  pot. pari o sup. a 40.000 frigorie? Quindi per il riscaldamento devo trasformare le frigorie in Kw? Vi allego DM 37 con evidenziati i vari punti. Una volta emessa la dichiarazione di conformità dell’impianto a chi va rilasciata?

RingraziandoVi anticipatamente per la vs. collaborazione, porgiamo i ns. cordiali saluti.

 

RISPOSTA

Putroppo c’è un pò di confusione.

Quella che viene comunemente chiamata Legge 10 è una relazione progettuale che il committente di un lavoro (per es. per manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione) deve allegare al progetto edilizio da presentare presso il Comune per il relativo permesso edilizio. Questo tipo di progetto è obbligatorio fin dall’entrata in vigore della Legge 10/91.


La relazione serve a dimostrare che l’organismo edilizio, comprensivo degli impianti in esso contenuti, ha una “performance energetica” che rientra nei parametri minimi richiesti. Le norme infatti stabiliscono in funzione della forma dell’abitazione, ovvero del rapporto tra la superficie esposta e il volume, e della zona climatica nella quale si trova, l’indice di prestazione energetica minimo richiesto. Il progetto dell’organismo edilizio (edificio+impianti) dovrà essere tale da soddisfare questo limite minimo. Prestazioni migliori si tradurranno in una Classe Energetica più elevata, attestata al termine della costruzione stessa.

Viene redatto da un professionista iscritto nei rispettivi Albi Professionali, che si occupa di progettazione energetica. La prestazione energetica dell’abitazione dipende sia dalla tipologia dell’involucro edilizio (strutture opache e serramenti) sia dall’impianto termico che provvede al riscaldamento invernale dell’abitazione.

Nella relazione progettuale sono illustrati questi elementi, sono allegati degli schemi funzionali degli impianti, e viene calcolato il “consumo energetico” dell’abitazione e il suo confronto con il limite massimo stabilito dalle Norme.

Il progetto invece redatto in base al DM 37, NON c’entra nulla con la Legge 10 e viene redatto da un’installatore o da un termotecnico, p.i., ing., ecc…

L’ART. 5 DEL DM 37 REGOLA LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il DM 37/08 introduce, novità rispetto la 46/90, il concetto di progetto sia per gli impianti cosiddetti semplici sia per gli impianti più complessi.

Per gli impianti semplici il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. In sostanza cambia la terminologia, ma in pratica poco differisce dalla passata 46/90 che richiedeva all’installatore di allegare alla dichiarazione di conformità uno schema dell’impianto con un elenco e la descrizione dei materiali utilizzati.

Ora il DM 37/08 anziché  un semplice “schema” richiede un “progetto” redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Secondo l’articolo 7, comma 2 dello stesso decreto, “nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica at­ testante le varianti introdotte in corso d’opera”.

In definitiva non si introduce niente di sostanziale rispetto alla vecchia legge (lo schema diventa progetto ma la sostanza non cambia) ma si evidenzia meglio nei dettagli la responsabilità personale del tecnico responsabile dell’impresa installatrice che ora firma un “progetto semplice”.

Per l’impianto più complesso il progetto dovrà essere redatto da un professionista termotecnico, p.i., ing.

Vediamo ora quando è necessario il progetto redatto da un professionista termotecnico:

Non c’entra nulla la trasformazione delle frigorie in Kw!!!

La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.

 

a cura della Redazione Tecnica di Progetto Gas

Previous articleConsulenza giuridica – Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese – Fornitura di beni significativi nell’ambito degli interventi di manutenzione ordina ria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa
Next articleNovità Conto termico: al via la consultazione pubblica su semplificazione e potenziamento

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.