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ISCRIZIONE AL RAEE

La legge 147/2025 (https://www.progettogas.com/index.php/2026/01/21/la-legge-147-2025-conversione-del-decreto-terra-dei-fuochi-obbligo-di-iscrizione-al-raee/) ha reso molto più severe le sanzioni per chi gestisce o smaltisce rifiuti (compresi RAEE) in modo scorretto, con l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro o l’arresto da sei mesi a due anni. 

La ditta che vende o sostituisce una caldaia o un condizionatore e che effettua l’1 contro 1, ossia il ritiro della vecchio apparecchio, per trasportarlo deve essere iscritto al RAEE, in caso di fermo il rischio di sanzioni molto salate è assicurato.
Inoltre ricordiamo che per ottenere il CONTO TERMICO 3.0 tra la documentazione richiesta c’è anche il certificato di smaltimento della vecchia apparecchiatura.
Il RAEE NON richiede nessun costo iniziale e nessuna quota annuale.

Molte aziende ci hanno richiesto di gestire per loro conto la pratica di iscrizione al Registro RAEE. Per questo motivo noi di Progetto Gas abbiamo attivato un servizio dedicato a chi fosse interessato all’iscrizione al Registro RAEE (nel caso non fosse già iscritto), ma non ha tempo o possibilità di occuparsi direttamente della procedura e per evitare eventuali errori.

Ce ne occuperemo noi, garantendo correttezza, rapidità e conformità normativa.

Al termine della registrazione riceverai:

  • il Certificato di Attestazione
  • il DDTS (documento di trasporto semplificato) da utilizzare per il ritiro RAEE
  • Vademecum/istruzioni sulla procedura da eseguire quando si ritira un RAEE
  • Convenzione gratuita con il centri di raccolta autorizzati della vostra provincia (ricordiamo che molte isole ecologiche comunali sono autorizzate a ricevere i RAEE solo dai privati, è quindi necessario potersi rivolgere ai centri autorizzati, noi vi forniremo questa lista)

Il costo della registrazione completa al Registro RAEE è di 80,00 € + iva.

EVITA SANZIONI INUTILI E RESTA IN REGOLA COMPILA IL FORM
(ricevuto il form ti contatteremo per i dettagli)

INFO SULL'ISCRIZIONE RAEE
Gradirei avere informazioni anche sull'iscrizione all'albo gestori ambientale


Con la nuova legge non è più obbligatoria l’iscrizione all’Albo in categoria 3-bis per il ritiro e trasporto dei RAEE da parte di distributori o installatori, le imprese iscritte sono state cancellate d’ufficio dall’Albo per quella categoria e gli adempimenti sono stati spostati sul sistema del Centro di Coordinamento RAEE.

ATTENZIONE:  se trasporti anche un solo radiatore o delle tubazioni/cartoni, ec..  durante lavori di rifacimento impianti  devi avere però la categoria 2-bis, ed è la cosa su cui fanno più controlli.

DIFFERENZA TRA RAEE CE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI CATEGORIA 2 BIS

Devono iscriversi alla categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali tutte le imprese che:

  • producono rifiuti con la propria attività
  • e li trasportano con mezzi propri.

Esempi tipici:

  • termoidraulici
  • elettricisti
  • imprese edili
  • manutentori
  • installatori
  • officine/artigiani

Ad esempio:

  • un termoidraulico che trasporta tubi, caldaie o rame, cavi, eventuali calcinacci derivanti dal proprio lavoro.

La differenza tra iscrizione RAEE e iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (categoria 2-bis) è fondamentale perché riguardano obblighi diversi nella gestione dei rifiuti, anche se spesso si applicano alla stessa azienda. Le due iscrizioni sono indipendenti.

Se un installatore ritira vecchi apparecchi come caldaie, condizionatori, boiler, scaldabagni,dai,  clienti e li stocca o li gestisce come rifiuti elettronici, deve tracciarli e deve essere iscritto al RAEE.

Se trasporti però anche un solo radiatore o delle tubazione di rame, ferro, raccordi vari, plastica e altri rifiuti definiti non pericolosi devi avere essere iscritto all’Albo gestiori ambientali categoria 2-bis.
Ed è la cosa su cui fanno più controlli.

CASO 1: Caso più semplice: installatore che ritira la vecchia apparecchiatura (1 contro 1)

Esempio:

  • installi una caldaia a condensazione ritiri la vecchia caldaia dal cliente
  • la porti direttamente al grossista o al centro di raccolta.
    In questo caso:
    ✔ non serve più la categoria 3-bis
    ✔ devi solo essere registrato al sistema RAEE del Centro di Coordinamento
    Questo vale per: caldaie elettroniche climatizzatore split pompa di calore
    apparecchi elettrici domestici.


Caso 2: trasporti anche altri rifiuti dell’impianto, quando smonti un impianto non trovi solo RAEE.

Ci sono anche:

  • tubazioni in ferro o rame altri tipi di tubazione
  • metalli ferrosi
  • valvole, raccordi
  • radiatori
  • isolanti, filtri
  • eventuali macerie
  • plastica, cartone
  • cavi
  • altro…
    Questi non sono RAEE ma rifiuti speciali da attività artigianale.

In questo caso devi avere l’iscrizione:
➡ categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Serve per trasportare i rifiuti prodotti dalla tua attività con il tuo furgone.

Se trasporti qualsiasi rifiuto tuo con il furgone:

✔ devi essere iscritto all’Albo (categoria 2-bis)
❌ altrimenti è trasporto illecito di rifiuti


Possibili sanzioni
multa circa 3.000 € – 26.000 €, possibile sequestro del furgone, nei casi gravi denuncia penale.