Home Impianti Termici La Legge 147/2025 (conversione del Decreto “Terra dei Fuochi”); obbligo di iscrizione al RAEE

La Legge 147/2025 (conversione del Decreto “Terra dei Fuochi”); obbligo di iscrizione al RAEE

0
La Legge 147/2025 (conversione del Decreto “Terra dei Fuochi”); obbligo di iscrizione al RAEE

La Legge 147/2025 (conversione del Decreto “Terra dei Fuochi”), introduce due obblighi fondamentali anche per gli installatori:

  • Registrazione obbligatoria dei punti vendita e depositi preliminari sul portale del Centro di Coordinamento RAEE
  • Comunicazione annuale dei RAEE movimentati

Sono state modificate diverse sanzioni in campo ambientale e sono state apportate anche diverse modifiche alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.

Nuove sanzioni più severe

  • Aumento significativo delle multe per abbandono e gestione illecita dei rifiuti.
  • Introduzione di tre livelli di offesa, ciascuno con sanzioni crescenti.
  • Molte violazioni che prima erano semplici contravvenzioni diventano delitti, con pene più alte

Queste disposizioni sono in vigore dal giorno 8 ottobre 2025.

Nello specifico le modifiche legislative prevedono:

Ritiro RAEE gratuito anche oltre l’“uno contro uno”

    •  nel caso di ritiro di apparecchiature usate “uno contro uno” o “uno contro zero”, al momento della consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l’apparecchio sostituito possono ora ritirare anche tutti gli altri RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente;

Deposito dei RAEE: obbligo di comunicazione dei luoghi al CDC RAEE

    • i distributori possono effettuare il deposito dei RAEE raccolti sia presso i propri punti vendita sia presso altri luoghi. Le novità in sede di conversione consistono nello specificare che “in entrambi i casi” questi luoghi devono essere comunicati al Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE).

Sanzione per mancata comunicazione

  • una sanzione è stata, inoltre, prevista in caso di mancata comunicazione annuale al CDC RAEE da parte dei distributori dei quantitativi di RAEE da loro ricevuti: si applica una sanzione amministrativa compresa tra 2.000 e 10.000 euro. Questi importi sono ridotti alla metà in caso di comunicazione inesatta o incompleta.

In base all’art.11 co.8 del D. Lgs. 49/2014, si ritiene che tali disposizioni, così modificate, si applichino anche agli installatori e centri di assistenza che ritirano RAEE.

Cosa devi fare come installatore

Quando un installatore ritira una caldaia da un’abitazione o da un’azienda, la legge italiana la considera un rifiuto speciale e impone una serie di passaggi obbligatori. Il Decreto Terra dei Fuochi ha irrigidito controlli e sanzioni, ma la procedura operativa resta quella prevista dal Testo Unico Ambientale.

Gli installatori che ritirano una caldaia usata durante la sostituzione devono essere registrati come punto di raccolta presso il CdC RAEE. E’ possibile istituire un punto di prelievo presso la propria sede, dove accumulare temporaneamente le caldaie ritirate prima del conferimento. Le condizioni operative sono definite dal CdC RAEE.

Si deve compilare il FIR o basta il DDT

Quindi come installatore, nel caso di ritiro di una caldaia, bisognerà:

Nel caso di RITIRO 1 contro 1 (ritiro dell’usato alla consegna del nuovo) 0 1 contro 0 (ritiro gratuito nei punti vendita > 400 m²) il trasporto dei RAEE dal punto vendita al centro di raccolta avviene in regime semplificato, quindi non serve il FIR, ma è sufficiente il Documento di Trasporto  (DTT) o il (DTS) Documento di Trasporto Semplificato del Centro di Coordinamento RAEE.

Skip to PDF content

Il FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) diventa invece necessario quando:

  • il RAEE è professionale (azienda, ufficio, negozio);
  • il trasporto è diretto a un impianto di trattamento e non a un centro di raccolta;
  • l’installatore trasporta rifiuti fuori dal regime semplificato.
Skip to PDF content

Obbligo per ottenere il conto termico 3.0

Attenzione: per accedere al Conto Termico (anche nella versione 3.0) è obbligatorio dimostrare lo smaltimento corretto del vecchio generatore tramite RAEE, con relativa ricevuta. Questa documentazione è uno dei controlli fondamentali richiesti dal GSE per validare la sostituzione dell’impianto.
Il Conto Termico incentiva la sostituzione di apparecchi esistenti con generatori più efficienti. Per questo il GSE richiede la prova che il vecchio impianto sia stato effettivamente dismesso e smaltito secondo normativa.

Come registrarsi sul portale 

Le imprese dovranno procedere con l’iscrizione al CdC Raee dei punti vendita e di altri luoghi in cui si effettua il deposito preliminare tramite il portale web del CdC Raee.
La registrazione all’area riservata del portale del CdC RAEE (https://www.cdcraee.it/), si effettuatramite l’apposita funzione “Accedi all’Area Riservata”.

Le indicazioni per la registrazione al portale dei servizi, primo step da effettuare, sono disponibili al seguente link: https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2021/11/1.-Registrarsi-al-portale-deiServizi.pdf.

Skip to PDF content

CALDAIE – Codici CER

La caldaia può rientrare in due categorie, a seconda della sua natura:

1) Caldaie elettriche / elettroniche (RAEE)

Se la caldaia contiene componenti elettrici/elettronici:

  • 20 01 36 – Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non pericolose
  • 20 01 35* – Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso pericolose (se contiene componenti pericolosi: schede con sostanze pericolose, amianto, ecc.)
2) Caldaie a gas / caldaie murali tradizionali

Se la caldaia è considerata un rifiuto metallico:

  • 17 04 05 – Ferro e acciaio
  • 17 04 07 – Metalli misti

Questa classificazione è usata quando la caldaia è svuotata, priva di elettronica rilevante e trattata come rottame metallico.

CONDIZIONATORI – Codici CER

I condizionatori sono sempre RAEE, perché contengono componenti elettrici ed eventualmente gas refrigeranti.

Condizionatori domestici / split
  • 20 01 36 – RAEE non pericolosi
  • 20 01 35* – RAEE pericolosi (se presenti gas refrigeranti tipo R410A, R32, R22 → quasi sempre pericolosi)
Componenti separati
  • 16 02 13* – Apparecchiature contenenti componenti pericolosi
  • 16 02 14 – Apparecchiature non pericolose
  • 16 02 15* – Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature
  • 16 02 16 – Componenti non pericolosi

Centri autorizzati di raccolta per i CFC

Skip to PDF content

Se sei interessato ad essere registrato al RAEE e smaltire in sicurezza puoi compilare il form con i tuoi dati a questo indirizzo

 https://www.progettogas.com/index.php/iscrizione-al-raee/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here