L’interpello n. 30213/2025 del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) chiarisce un punto importante sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in caso di rinnovo tacito di contratti di locazione.
Oggetto dell’interpello
Il quesito riguarda se sia necessario rinnovare l’APE quando un contratto di locazione abitativa, stipulato ai sensi della legge n. 431/1998, viene rinnovato tacitamente (art. 1597 c.c.) e l’APE è scaduto durante la vigenza del contratto.
Risposta del MASE
Il MASE chiarisce che:
- L’obbligo di redazione dell’APE non si applica al rinnovo tacito del contratto, se non vi è un nuovo locatario.
- L’APE è richiesto solo in caso di stipula di un nuovo contratto con un nuovo conduttore.
- Se il contratto prosegue con lo stesso inquilino, anche dopo la scadenza dell’APE, non è necessario rinnovarlo.
In pratica: il rinnovo tacito con lo stesso locatario non impone l’aggiornamento dell’APE, anche se è scaduto
Skip to PDF contentEsempio pratico per applicare l’interpello n. 30213/2025 del MASE:
Caso pratico: contratto di locazione abitativa
- Anno di stipula del contratto: 2015
- Durata: 4 anni + rinnovo tacito (art. 1597 c.c.)
- Locatario: sempre lo stesso
- APE: redatto nel 2015, quindi scaduto nel 2025
✅ Cosa dice l’interpello
Non è necessario redigere un nuovo APE se il contratto prosegue con lo stesso inquilino tramite rinnovo tacito. L’obbligo di aggiornamento dell’APE scatta solo se:
- Si stipula un nuovo contratto con un nuovo locatario
- Si effettuano interventi edilizi che modificano la prestazione energetica
Quindi, in questo caso:
- Il contratto è stato rinnovato tacitamente nel 2019 e prosegue nel 2025 con lo stesso inquilino.
- L’APE è scaduto, ma non serve aggiornarlo finché non cambia il conduttore o non si fanno lavori che ne modificano la classe energetica.









