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Detrazione 50% per unità abitativa e pertinenze

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Il massimale per il Bonus Casa di 96.000 euro è riferito ad ogni unità immobiliare compresa la sua pertinenza corretto?
Per la parte comune è possibile moltiplicare il valore di 96.000 euro per ogni unità immobiliare dato che è un vano scala comune?

Il limite massimo di spesa di 96.000 euro si riferisce per ciascuna unità immobiliare.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Questo limite riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:

  • 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:

  • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
  • i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

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