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Resistenza al fuoco: la normativa di riferimento

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Ripercorriamo l’evoluzione delle norme antincendio e di progettazione strutturale a freddo, al fine di poter descrivere il cambiamento dei requisiti di sicurezza degli elementi strutturali esposti al fuoco, unitamente alle finalità che l’ingegneria antincendio si prefigge di raggiungere.

In questo articolo:

Circolare n.91 del 1961: il requisito di resistenza al fuoco

D.M. 9 marzo 2007. il calcolo della resistenza al fuoco

Determinazione del requisito di resistenza al fuoco

Evidenze delle modifiche apportate dalla normativa vigente

Circolare n.91 del 1961: il requisito di resistenza al fuoco

Il requisito di resistenza al fuoco delle strutture compare per la prima volta nella Circolare n. 91/61 “norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile”. Tale novità era dovuta ad un impiego elevato di elementi costruttivi in acciaio in edilizia che imponeva una normazione specifica al fine di garantire una adeguata stabilità agli edifici in caso di incendio. Il metodo principale seguito dalla norma si basa sul concetto che un edificio deve resistere all’incendio senza collassare. Il livello di protezione degli elementi costruttivi in acciaio cambia principalmente in relazione:
? alla quantità di materiale combustibile contenuto nell’edificio;
• alla destinazione d’uso degli ambienti;
• al numero ed ubicazione delle uscite di sicurezza;
• alla propagazione dell’incendio in altri edifici circostanti;
• ai tempi di arrivo delle squadre di soccorso.

D.M. 9 marzo 2007. il calcolo della resistenza al fuoco

Il D.M. 9 marzo 2007 “prestazione di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, ha abrogato la Circolare n.91/61, introducendo molte variazioni per il calcolo della resistenza al fuoco. Tale norma, pur mantenendo una similitudine alla Circolare n.91/61 per quanto riguarda il calcolo del carico di incendio ai fini poi della determinazione della resistenza al fuoco, introduce novità sulle scelte che il progettista deve effettuare per quanto riguarda “il livello di prestazione” da garantire alla specifica struttura, salvaguardando i valori minimi di resistenza al fuoco in relazione alle specifiche caratteristiche dello stabile oggetto di esame.

I livelli di prestazione

Le prestazioni richieste ad un edificio, in relazione agli “obbiettivi di sicurezza”, sono distinte secondo i sottoelencati livelli:
Livello I: nessun requisito specifico di resistenza al fuoco (perdita requisiti accettabile o rischio di incendio trascurabile).
Livello II: mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione.
Livello III: mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell’emergenza.
Livello IV: requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
Livello V: requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa. Il livello di prestazione I è applicabile unicamente a quelle strutture non ricadenti tra le attività soggette ai Vigili del fuoco. Per il livello II non è necessario il calcolo del carico di incendio in quanto, se l’immobile è ricompreso in specifici parametri previsti dalla norma, la classe di resistenza al fuoco da garantire risulta:
30 per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati;
60 per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato. Il progettista se lo ritiene opportuno, può determinare classi di resistenza inferiore se compatibili con il livello III di prestazione, applicabile a tutte le costruzioni ricadenti nel campo di applicazione del succitato decreto ad esclusione di quelle rientranti nelle categorie IV e V.

Infine, il decreto consente al progettista di elaborare un progetto seguendo l’approccio prestazionale basato sulle curve naturali di incendio verificando la capacità portante e/o la capacità di compartimentazione, nei confronti dell’azione termica applicata per l’intervallo di tempo necessario al ritorno alla temperatura ordinaria.

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Fonte: InSic

 

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