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Ristrutturazione profonda di un immobile:chiarimenti ENEA

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L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) con una  Faq ha risposto ad un contribuente che chiedeva, se nell’eventualità di una ristrutturazione profonda di un immobile, era possibile usufruire del cosiddetto Ecobonus anche per un nuovo impianto termico a pompa di calore e per pannelli solari termici.

La risposta dell’agenzia è stata che, nell’ipotesi di una ristrutturazione radicale di una casa, non tutti gli interventi previsti ed agevolati possono beneficiare della totale detraibilità. Tuttavia, proviamo adesso a spiegare meglio ed approfondire che cosa si intenda per “ristrutturazione profonda” e a quali fonti normative si deve fare riferimento in questi casi davvero particolari, per evitare di svolgere lavori sulla propria casa e vedere ottenute solo agevolazioni parziali.

Con tale genere di lavori si intendono quelli in cui un edificio o una struttura abitativa vengono demoliti e ricostruiti oppure quegli interventi di ristrutturazione integrale sempre di edifici, ma con una superficie utile a partire dai 1.000 mq. E l’ente statale chiarisce anche i riferimenti normativi a cui fare particolare attenzione. Innanzitutto l’allegato 3 del Decreto Legislativo 28/2011, che afferma:

“Nel caso di edifici nuovi o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso all’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria” e di svariate percentuali “della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento”.

Inoltre il comma 4 dell’articolo 11 del medesimo decreto, chiarisce ulteriormente: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”.

Quindi, l’ente statale ammette alle agevolazioni relative al cosiddetto Ecobonus solo quelle porzioni di spesa relativa all’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il limite prefissato di cui abbiamo accennato prima e cioè il 50% dei consumi previsti e relativi all’acqua calda di tipo sanitario e delle diverse percentuali della somma complessiva dei consumi relativi sempre alla stessa tipologia di acqua, al riscaldamento e all’eventuale raffrescamento.

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