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Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019: certificazione e verifica di impianti e apparecchi

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Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l’Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all’Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e inviino, altresì, la dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore.
Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all’assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.
Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli “insiemi” di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l’utilizzatore ha l’obbligo…

Scarica la Circolare Completa

Fonte: INAIL

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