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Lavori di ristrutturazione: aliquota Iva agevolata al 10%

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Come sappiamo la Legge di Bilancio 2018 ha confermato l’Iva agevolata per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio. L’aliquota è fissata al 10% per tutti gli interventi edilizi da realizzare sugli immobili una volta che si è chiusa la fase della costruzione.

Non viene fatta differenza tra le tipologie di interventi realizzabili sugli immobili di proprietà privata e condominiale. L’unica eccezione è quando si tratta di fabbricati a prevalente destinazione abitativa. A tal proposito la lett. b), dell’art. 7, comma 1,
della Legge n. 488/1999, prevede, infatti che gli interventi debbano essere effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Nella circolare 29 dicembre 1999, n. 247/E si richiamano gli immobili classificati nel gruppo catastale A, comprese le pertinenze e con esclusione della categoria A/10 – Uffici di proprietà di privati.
Nei fabbricati per così dire misti, composti cioè da negozi, Uffici e appartamenti è necessario che queste ultime unita` immobiliari siano
superiore al 50% dell’intero immobile.

L’Iva ridotta al 10% è prevista sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sui beni l’aliquota agevolata si applica invece solo nel caso in cui questi vengano ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

L’Iva ridotta si applica nel caso della fornitura di “beni di valore significativo”. In questo caso l’aliquota del 10% si applica fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In altri termini, deve essere considerato il valore
complessivo della prestazione, successivamente va individuato il valore del bene o dei beni significativi forniti nell’ambito della prestazione medesima e sottratto dal corrispettivo.  La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo e` applicabile l’aliquota del 10%. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria del 22%.

Un esempio può  aiutare a comprendere le modalità di calcolo appena rappresentate.
Si ipotizzi di realizzare un nuovo impianto di riscaldamento con la sostituzione della caldaia.
La realizzazione di tale intervento volto al risparmio energetico, che e` parificato agli interventi di manutenzione straordinaria, ha un costo
complessivo di 5.000 euro di cui 3.000 euro è il costo della caldaia e 2.000,00 euro equivale alla manodopera.

L’imposta sul valore aggiunto verrà determinata ed evidenziata in fattura nel modo seguente:

– 2.000 euro, costituenti il valore della prestazione (comprensivo di materie e prime e semilavorate oltre ad altri beni non significativi impiegati nel lavoro di installazione) al netto del valore del bene significativo, andranno assoggettate ad aliquota ridotta del 10%;

– il costo della caldaia pari a 3.000 euro deve essere, invece, diviso in due parti: una parte, pari a 2.000 euro (ammontare corrispondente al valore della manodopera, come sopra evidenziata), deve essere assoggettata ad aliquota del 10%; l’altra parte, pari a 1.000 euro, invece, deve essere assoggettata al 22%.

In conclusione su 5.000,00 euro totali del lavoro pagheremo l’IVA su 4.000,00 euro al 10% e 1.000,00 al 22%

I cosiddetti “beni significativi” sono stati individuati dal DM 29 dicembre 1999. In questa categoria rientrano:

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi,
  • caldaie,
  • video citofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetteria da bagni,
  • impianti di sicurezza.

La legge di bilancio spiega come individuare il valore dei beni significativi quando, con l’intervento, vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni. Il valore deve essere determinato sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In questo caso quindi i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione.

  • Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
    • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
    • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
    • alle prestazioni professionali;
    • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

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