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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica)

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio, il D.Lgs 14 luglio 2020 n. 73 per l’attuazione della direttiva UE 2018/2002 sull’efficienza energetica, si compone di 21 articoli. Le misure prese in esame contribuiscono «all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica “al primo posto”». Il nuovo testo prevede tra l’altro che:

  • Sia anticipato l’aggiornamento del cosiddetto “Conto Termico” al 30 giugno 2021, con l’inclusione di nuovi interventi ammissibili per l’erogazione del beneficio
  • Al raggiungimento degli obblighi di efficienza energetica (art. 7), contribuiscono anche «i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma Iso 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione Consip relativa a servizio energia, illuminazione o energy management».
  • Non sono soggette all’obbligo di diagnosi energetica (Art.8) «le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep».
  • In alcuni casi di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (Art. 13), al fine di ottenere una riduzione dei valori di trasmittanza come previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s’introduce il permesso di derogare «nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in  merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché’ alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile».

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 29 luglio 2020, mantiene poi le numerose modifiche apportate al D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102 già preannunciate il 7 Luglio scorso nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54

Scarica per intero il DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73 cliccando qui

Fonte Istituzionale: ENEA

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