Slittata ancora una volta, la scadenza per l’adeguamento dei libretti relativi agli impianti di riscaldamento e condizionatori. Con il decreto mille proroghe 2015, (approvato nei giorni scorsi dalle Camere), il termine per l’integrazione del libretto di centrale, è stato prorogato al 31 Dicembre 2015.
Sottolineiamo che, attraverso le recenti modifiche legislative, il libretto d’impianto e i rapporti di controllo per l’efficienza energetica sono diventati obbligatori per legge per tutte le tipologie d’impianto compresi anche i condizionatori.
Dal 1°gennaio 2016 tutti gli impianti termici per la climatizzazione (sia invernale che estiva) e per la produzione di acqua calda sanitaria dovranno essere muniti del nuovo libretto d’impianto.
Ricordiamo inoltre che il libretto è una vera e propria carta d’identità dell’impianto. Il libretto “archivia e registra”, tutta la vita dell’impianto, dalla prima accensione fino alla demolizione. Sono incluse le modifiche, sostituzioni di componenti, valori di rendimento nel corso della vita utile, interventi di controllo e manutenzione e cambi di proprietà.
Cambiamenti previsti nel 2016
Il modello che entrerà in vigore nel 2016 non sarà più diviso in due tipologie di moduli (uno alle centrali termiche e l’altro al singolo impianto autonomo), ma sarà composto da un unico modulo. In poche parole, gli attuali “Libretti di Centrale e di Impianto” (per impianti termici sopra e sotto i 35kW) dovranno essere sostituiti da un unico “Libretto per la climatizzazione” dove sarà possibile indicare, (per essere chiari) la presenza sia dell’impianto termico (di qualsiasi potenza) che dell’impianto di climatizzazione estiva.
Per quanto concerne, gli impianti esistenti già provvisti di “Libretti di centrale” e “Libretti di impianto”, e quindi già compilati in precedenza, dovranno essere allegati al nuovo “Libretto per la climatizzazione”. La prima compilazione dovrà essere eseguita dall’installatore all’atto del montaggio dell’impianto e della sua messa in funzione. In seguito dovrà essere aggiornato dal responsabile dell’impianto oppure dal manutentore.
a cura della Redazione