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Pillole Regionali. Regione Calabria. Tar di Catanzaro: canne fumarie delle caldaie vanno portate sul tetto.

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Una cittadina di Zagarise in Calabria si è rivolta al TAR contro l’ordinanza del sindaco. Il TAR ha stabilito che le canne fumarie delle caldaie vanno portate sul tetto e non a parete. In una parte ben precisa della sentenza è emerso quanto segue:

L’art. 5, comma 9, d.p.r. 412/1993, nel testo oggi vigente e applicabile ratione temporis alla caldaia installata il 2.4.2015, prescrive che “gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. I successivi commi 9 bis e ter ammettono le seguenti deroghe all’obbligo di prevedere lo scarico a tetto e precisamente:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati anteriormente al 31.8.2013 con scarico a parete o in canna collettiva ramificata, sempre che gli impianti installati in sostituzione siano “generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59”;

b) l’osservanza di quanto prescritto dalla precedente lettera non è compatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;

d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Scarica interamente la Sentenza del TAR di Catanzaro cliccando QUI 

a cura della Redazione

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