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Sicurezza Lavoro: gli obblighi per le aziende

COS'E' IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il D.Lgs. 81/2008, integrato con il decreto correttivo n. 106/2009.

In Italia è la norma di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. L’ultima revisione del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro è di Maggio 2017. Nella pagina del sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è disponibile il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, edizione maggio 2017, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative e norme.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORO?
Il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente valutare i fattori di rischio per quanto riguarda le attrezzature e i luoghi di lavoro e designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP). Insieme a quest’ultimo deve occuparsi della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. E’ suo compito attuare le misure di prevenzione, di tutela della salute e programmare eventuali miglioramenti dei luoghi di lavoro. E’ tenuto a designare e formare gli addetti al Servizio di Protezione e Prevenzione e garantire un’adeguata formazione ai lavoratori in materia di antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.

CHI E' ESCLUSO DAL DECRETO 81/2008 SULLA SICUREZZA LAVORO?
Sono esclusi dalla disciplina del Testo Unico della Sicurezza gli addetti ai servizi domestici e familiari. Tuttavia, visto l’importanza dell’osservanza da parte dei Datori di Lavoro di questa Legge, suggeriamo di prestare la massima attenzione e farsi “consigliare” per una corretta valutazione da un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
CHE FIGURA DEVE NOMINARE IL DATORE LAVORO?
Il Datore di Lavoro è tenuto a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed eventuali addetti, il Medico Competente, ove previsto dalla normativa, e un adeguato numero di addetti al Primo soccorso e all’Antincendio, in base al rischio e alle dimensioni aziendali.
I Lavoratori hanno il diritto di eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): qualora quest’ultimo non venga eletto, viene designato automaticamente un rappresentante per la sicurezza territoriale.
QUALE E' IL COMPITO DEL'RSPP?

Le principali funzioni del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione si possono così sintetizzare:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
  • elaborazione delle misure preventive e protettive, di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • elaborazione dei programmi di informazione, formazione dei Lavoratori.

Le attività dell’RSPP dovranno integrarsi con quelle del datore di lavoro e dell’RLS, oltre che del medico competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare i rischi di infortuni o di danni per la salute e migliorare le condizioni di lavoro nell’azienda.

IL DATORE DI LAVORO PUO' ASSUMERE L'INARICO DI RSPP?

Il Datore di Lavoro, purché in possesso dei normali requisiti previsti, può assumere in proprio l’incarico di RSPP nei seguenti casi:

  • aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (escluse le aziende a rischio di incidente rilevante);
  • aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti;
  • aziende della pesca: fino a 20 addetti;
  • altre aziende: fino a 200 addetti.