In Italia è la norma di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. L’ultima revisione del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro è di Maggio 2017. Nella pagina del sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è disponibile il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, edizione maggio 2017, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative e norme.
I Lavoratori hanno il diritto di eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): qualora quest’ultimo non venga eletto, viene designato automaticamente un rappresentante per la sicurezza territoriale.
Le principali funzioni del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione si possono così sintetizzare:
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
- elaborazione delle misure preventive e protettive, di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- elaborazione dei programmi di informazione, formazione dei Lavoratori.
Le attività dell’RSPP dovranno integrarsi con quelle del datore di lavoro e dell’RLS, oltre che del medico competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare i rischi di infortuni o di danni per la salute e migliorare le condizioni di lavoro nell’azienda.
Il Datore di Lavoro, purché in possesso dei normali requisiti previsti, può assumere in proprio l’incarico di RSPP nei seguenti casi:
- aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti (escluse le aziende a rischio di incidente rilevante);
- aziende agricole e zootecniche: fino a 30 addetti;
- aziende della pesca: fino a 20 addetti;
- altre aziende: fino a 200 addetti.