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Chi è l’operatore in ambito Fgas? Può essere anche un Ente?

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In ambito F‑gas, l’operatore” non è un concetto generico: la normativa (Reg. UE 517/2014 e DPR 146/2018) lo definisce come il soggetto che esercita il controllo effettivo sull’apparecchiatura.

Infatti per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1) libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
L’operatore dell’apparecchiatura può essere un soggetto diverso dall’utilizzatore che, in generale, è il soggetto presso il quale l’apparecchiatura è installata: l’impresa certificata potrà indicare entrambi i soggetti.

Questo significa che l’operatore è chi decide e gestisce la manutenzione, non necessariamente chi la esegue materialmente. L’impresa o ente che si  configura come “operatore” delle apparecchiature contenenti FGAS non è tenuta ad  iscriversi al Registro FGAS né a certificarsi.

Può essere un ente come per es. ATER?

Sì, può essere un ente (come ATER, un’azienda, un condominio, un’amministrazione pubblica). L’importante è che sia il soggetto che ha la responsabilità dell’impianto:

  • gestione,
  • manutenzione,
  • decisioni operative.

E’ necessario redigere un contratto con la persona che fisicamente agisce sull’apparecchio?

In questo caso si possono configurare tre diverse tipologie di situazioni:

  • Se l’ente utilizza un proprio addetto/dipendente solo per spegnere e accendere l’impianto ON/OFF non è necessario redigere nessun tipo di mandato visto che la persona non interviene tecnicamente sull’impianto e non deve neanche essere certificato.
  • Se la persona che oltre a eseguire ON/OFF è anche colui che esegue la manutenzione sull’impianto ed è un addetto/dipendente dell’ENTE, anche in questo caso non si necessita di un contratto. L’addetto, visto che interviene sulla macchina, dovrà essere certificato ma la responsabilità ricade sempre sull’ente perché è il soggetto che gestisce l’impianto. Il tecnico può essere corresponsabile ma solo in alcuni casi:
  • commette un errore grave o negligente
  • opera fuori dalle procedure
  • esegue interventi per cui non è qualificato
  • causa danni per imperizia evidente
  • Se al contrario la persona che oltre a eseguire ON/OFF è anche colui che esegue la manutenzione sull’impianto ed è un addetto esterno è consigliato (in pratica quasi sempre necessario) avere un contratto di manutenzione che tutela entrambe le parti:
  • l’operatore dimostra di aver affidato l’impianto a un soggetto certificato
  • il manutentore dimostra di essere stato incaricato assumendosi le proprie responsabilità

 Schema delle responsabilità in caso di errore

Situazione Chi risponde Perché
Il tecnico interno sbaglia un lavoro Ente + tecnico L’ente è operatore; il tecnico risponde per l’errore esecutivo
Il tecnico non è stato formato adeguatamente Ente Mancata formazione = responsabilità del datore di lavoro
Il tecnico agisce fuori dalle procedure Tecnico Responsabilità personale
L’addetto accende/spegne l’impianto Nessuna responsabilità F‑gas Non è operatore né tecnico
Mancata manutenzione periodica Ente (operatore) Obbligo non delegabile

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