In ambito F‑gas, l’operatore” non è un concetto generico: la normativa (Reg. UE 517/2014 e DPR 146/2018) lo definisce come il soggetto che esercita il controllo effettivo sull’apparecchiatura.
Infatti per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
Questo significa che l’operatore è chi decide e gestisce la manutenzione, non necessariamente chi la esegue materialmente. L’impresa o ente che si configura come “operatore” delle apparecchiature contenenti FGAS non è tenuta ad iscriversi al Registro FGAS né a certificarsi.
Può essere un ente come per es. ATER?
Sì, può essere un ente (come ATER, un’azienda, un condominio, un’amministrazione pubblica). L’importante è che sia il soggetto che ha la responsabilità dell’impianto:
- gestione,
- manutenzione,
- decisioni operative.
E’ necessario redigere un contratto con la persona che fisicamente agisce sull’apparecchio?
In questo caso si possono configurare tre diverse tipologie di situazioni:
- Se l’ente utilizza un proprio addetto/dipendente solo per spegnere e accendere l’impianto ON/OFF non è necessario redigere nessun tipo di mandato visto che la persona non interviene tecnicamente sull’impianto e non deve neanche essere certificato.
- Se la persona che oltre a eseguire ON/OFF è anche colui che esegue la manutenzione sull’impianto ed è un addetto/dipendente dell’ENTE, anche in questo caso non si necessita di un contratto. L’addetto, visto che interviene sulla macchina, dovrà essere certificato ma la responsabilità ricade sempre sull’ente perché è il soggetto che gestisce l’impianto. Il tecnico può essere corresponsabile ma solo in alcuni casi:
- commette un errore grave o negligente
- opera fuori dalle procedure
- esegue interventi per cui non è qualificato
- causa danni per imperizia evidente
- Se al contrario la persona che oltre a eseguire ON/OFF è anche colui che esegue la manutenzione sull’impianto ed è un addetto esterno è consigliato (in pratica quasi sempre necessario) avere un contratto di manutenzione che tutela entrambe le parti:
- l’operatore dimostra di aver affidato l’impianto a un soggetto certificato
- il manutentore dimostra di essere stato incaricato assumendosi le proprie responsabilità
Schema delle responsabilità in caso di errore
| Situazione | Chi risponde | Perché |
| Il tecnico interno sbaglia un lavoro | Ente + tecnico | L’ente è operatore; il tecnico risponde per l’errore esecutivo |
| Il tecnico non è stato formato adeguatamente | Ente | Mancata formazione = responsabilità del datore di lavoro |
| Il tecnico agisce fuori dalle procedure | Tecnico | Responsabilità personale |
| L’addetto accende/spegne l’impianto | Nessuna responsabilità F‑gas | Non è operatore né tecnico |
| Mancata manutenzione periodica | Ente (operatore) | Obbligo non delegabile |









