Nel locale che ospita le caldaie la superficie di aerazione deve essere calcolata secondo quanto indicato nel DM 08/11/2019; l’apertura, permanente,non deve essere in ogni caso inferiore a 0,3 m2 (DM 08/11/2019 punto 3.3.4).
Con il nuovo DM 8 novembre 2019 cambia la formula per determinare la superficie complessiva minima delle aperture di aerazione dei locali di installazione, la vecchia formula è quindi andata in pensione.
La superficie non è più calcolata solo in base all’ubicazione (fuori terra, seminterrata o interrata) del locale e della portata termica complessiva dell’impianto, ma anche in funzione della presenza di impianti di rivelazione dei gas.
Più nel dettaglio, l’impianto di rivelazione gas deve comandare un’elettrovalvola automatica a riarmo manuale posizionata all’esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottica e acustici.
Vediamo ora nel dettaglio come si calcola mla superificie di aerazione.
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