Che l’aliquota Iva bisogna applicare ad un contratto di “terzo responsabile?
La circolare 71/E del 2000 del Ministero delle Finanze(1), a proposito dell’iva agevolata sulle manutenzioni dei fabbricati, comprendendovi anche i contratti periodici, esclude i contratti misti, in cui vengono forniti servizi diversi, senza distinzione del corrispettivo. Come esempio, viene portata la copertura assicurativa.
In sostanza tutto dipende da tipo di contratto che si va stipulare; molte società di manutenzione inseriscono nel contratto solo opere di manutenzione e applicano l’IVA al 10%, ma se nello stesso contratto si dovessero inserire clausole come “la reperibilità”, la “gestione delle pratiche antincendio” o altro, allora si rientrerebbe nell’ambito dei servizi, i quali vanno fatturati al 22%.
Inoltre l’IVA agevolata al 10% è soggetta alla tipologia di edificio:
- 10% per edifici a prevalente uso abitativo.
- in altri casi si applica l’IVA ordinaria al 22%.
IVA al 10% – Quando si applica
- Manutenzione ordinaria della caldaia (es. controlli annuali, pulizia, verifica fumi)
- Contratto di terzo responsabile per impianti termici centralizzati in edifici a prevalente destinazione abitativa privata
- Servizi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e 311/2006
- Inclusione di beni finiti (es. pezzi di ricambio) se forniti con posa in opera
Esempio: Condominio residenziale con caldaia centralizzata e contratto di terzo responsabile → IVA 10%
IVA al 22% – Quando si applica
- Edifici non residenziali (uffici, capannoni, negozi, ecc.)
- Prestazioni non riconducibili alla manutenzione ordinaria, come progettazione, consulenza, pratiche energetiche
- Fornitura di beni non finiti o venduti separatamente dalla posa
Esempio: Contratto di terzo responsabile per impianto in edificio commerciale → IVA 22%
Le spese per la progettazione e le pratiche (per es INAIL o antincedio) vanno fatturate al 22%.
(1) 3.1 Prestazioni professionali









