Un recente pronunciamento del TAR del Lazio ha fatto chiarezza su un aspetto cruciale per chi opera nel settore dell’efficienza energetica: qual è la data che segna l’inizio ufficiale di un progetto ai fini dell’ottenimento dei certificati bianchi? La risposta potrebbe sorprendere chi ha sempre fatto riferimento al collaudo come momento determinante.
Il nodo centrale: quale data conta davvero?
Nel caso analizzato, un’azienda aveva presentato richiesta al GSE per accedere ai titoli di efficienza energetica (TEE), ma l’istanza è stata rigettata per essere stata inoltrata oltre il termine massimo di 180 giorni. Il punto controverso riguardava proprio il momento da cui far partire questo termine: dalla fatturazione? Dall’installazione? O dal collaudo?
Il progetto e la controversia
L’intervento oggetto della richiesta prevedeva l’installazione di impianti fotovoltaici e collettori solari, con l’obiettivo di ottenere un risparmio minimo di 20 tep/anno, soglia necessaria per rientrare tra quelli incentivabili. Secondo il GSE, l’attività era da considerarsi iniziata già alla data della fattura (3 febbraio 2017), che documentava la consegna e l’installazione degli impianti. Di conseguenza, la domanda presentata successivamente superava i limiti temporali previsti.
L’azienda, invece, sosteneva che il progetto fosse attivato solo dopo il collaudo, avvenuto a maggio dello stesso anno, e che solo da quel momento si potesse effettivamente misurare il beneficio energetico.
La sentenza: prevale l’effettiva attivazione
Il TAR ha accolto la linea del GSE, affermando che la normativa non impone necessariamente che la “prima attivazione” coincida con il collaudo finale. Se un impianto risulta già in grado di generare risparmi, anche in modo potenziale, il conteggio dei termini per l’invio della richiesta può partire dalla data in cui tale beneficio si è reso disponibile. In questo caso, la documentazione tecnica allegata alla fattura dimostrava un’attivazione sostanziale del sistema.
Niente approvazione parziale per i progetti standardizzati
Un ulteriore tentativo dell’azienda è stato quello di ottenere almeno il riconoscimento parziale degli interventi, escludendo quello ritenuto fuori termine. Tuttavia, il progetto era stato presentato secondo il modello “standardizzato”, che non consente valutazioni parziali a meno che non venga riformulato in modo coerente. Non avendo modificato la struttura del progetto né aggiornato la documentazione, l’istanza è stata respinta nella sua interezza.
Considerazioni finali
Questa sentenza sottolinea l’importanza di una corretta pianificazione temporale nella presentazione delle richieste per i certificati bianchi. Le aziende che operano nel settore devono prestare particolare attenzione non solo alla fase di collaudo, ma anche a documenti apparentemente “amministrativi”, come le fatture, che potrebbero far partire il conto alla rovescia in modo del tutto legittimo.









