Quando si parla di strutture leggere a servizio di terrazzi o giardini, la distinzione tra pergolati e tettoie non è solo terminologica: ha implicazioni dirette in ambito urbanistico e autorizzativo. Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 2603 del 28 marzo 2025) fa chiarezza su caratteristiche e inquadramento normativo di queste opere, ribadendo criteri già consolidati nella giurisprudenza.

La differenza sostanziale tra pergolato e tettoia

Il pergolato, per essere considerato un intervento di edilizia libera, deve avere una struttura leggera, priva di coperture fisse e chiusure laterali. Si tratta tipicamente di una costruzione aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri e facilmente rimovibili, spesso con la funzione ornamentale o di sostegno per piante rampicanti.

La tettoia, invece, si configura come una struttura coprente, anche se parziale, realizzata con elementi non facilmente rimovibili. Proprio per la sua natura e per l’impatto che può avere sull’ambiente circostante e sull’edificio principale, è soggetta a permesso di costruire. La sua funzione è anche più strutturale: può essere usata come riparo stabile e incide sull’abitabilità e sull’assetto urbanistico dell’immobile.

Permessi e titoli edilizi: cosa serve

Il Consiglio di Stato ha precisato che, quando si realizza una copertura fissa (come pannelli in legno o altri materiali duraturi), non è possibile utilizzare una semplice SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Serve invece il rilascio del permesso di costruire, proprio perché tale opera comporta una trasformazione del territorio.

Nel caso trattato, la struttura era stata in parte già oggetto di condono edilizio: l’ampliamento della copertura risultava rappresentato nei documenti tecnici allegati, facendo rientrare anche la parte superiore nel perimetro dell’intervento sanato.

La giurisprudenza: elementi utili per orientarsi

Negli anni, diverse pronunce hanno tracciato con maggiore precisione i confini tra le due tipologie. Il pergolato è descritto come un’impalcatura composta da montanti e elementi orizzontali, posta a un’altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Aperto lateralmente e superiormente, è normalmente esente da permessi, salvo che non presenti elementi rigidi e coperture non removibili, che lo farebbero rientrare nella definizione di tettoia.

Secondo la Cassazione penale (sentenza n. 23183/2018), la tettoia comporta un aumento del volume percepito e può migliorare l’utilizzo degli spazi, pertanto necessita di un permesso a costruire qualora l’opera non sia precaria o pertinenziale.

E i pannelli fotovoltaici?

Un aspetto interessante riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici sui pergolati. Il TAR Lombardia ha chiarito che la presenza di pannelli solari non modifica automaticamente la natura del pergolato, purché venga mantenuta la permeabilità visiva e luminosa tipica di questo tipo di struttura. In altre parole, se i pannelli sono distanziati o disposti in modo da non creare una copertura continua, la struttura non perde la sua classificazione originaria.

Conclusione

La distinzione tra pergolato e tettoia, oltre a essere rilevante sul piano estetico e funzionale, ha importanti risvolti normativi. Prima di avviare lavori di installazione o modifica, è fondamentale verificare la natura dell’intervento e il regime edilizio applicabile per evitare sanzioni e contenziosi. Il ricorso a materiali leggeri, la reversibilità dell’opera e l’assenza di coperture fisse restano gli elementi chiave per rientrare nel perimetro dell’edilizia libera.

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