L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti in merito al bonus barriere architettoniche, in particolare riguardo ai limiti di spesa per gli interventi effettuati in condomini composti da più unità immobiliari.
Con la Risposta n. 89 del 7 aprile 2025, è stato chiarito che il massimale di spesa per unità immobiliare (pari a 50.000 euro) può essere applicato solo se l’unità risulta funzionalmente indipendente, ovvero dotata di accesso autonomo o accatastata separatamente. In caso contrario, l’immobile non può beneficiare del tetto di spesa moltiplicato per il numero di unità.
Per esempio, se un edificio è costituito da due unità ma con un unico ingresso (carrabile e pedonale), queste non possono essere considerate indipendenti ai fini del bonus. Pertanto, il limite di spesa sarà unitario per l’intero immobile, a meno che ciascuna unità non risulti accatastata in modo autonomo.
Quando, invece, il requisito dell’autonomia funzionale è rispettato, i massimali si applicano separatamente in base alla categoria catastale delle singole unità.
Limiti di spesa previsti
La detrazione è pari al 75% delle spese sostenute, fino a un massimo stabilito nei seguenti termini:
- 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro (per ciascuna unità) negli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro (per ciascuna unità) negli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Quali lavori sono ammessi
Il bonus può essere utilizzato solo per specifici interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, come:
- realizzazione di rampe e scale;
- installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
- automazione di impianti esistenti, laddove serva a favorire l’accessibilità.
La misura è prevista dall’articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020, così come modificato dal Dl n. 212/2023, e resta valida per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.