Home Impianti Termici Aggiornata la regola tecnica sulle strutture turistico-ricettive in aria aperta

Aggiornata la regola tecnica sulle strutture turistico-ricettive in aria aperta

380
0

Con il Decreto 2 luglio 2019 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’esercizio e la costruzione delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (villaggi turistici,campeggi ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Modificato quindi l’allegato del decreto 28 febbraio 2014 con quello del nuovo decreto che lo sostituisce regolando la materia sulla base degli aggiornamenti normativi, rimediando così ad alcune criticità applicative segnalate dalle associazioni di categoria…

Il Decreto specifica che per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni della vecchia normativa, il decreto 2 luglio 2019 non comporta adempimenti.

Art. 1 Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014. 1. E’ approvato l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, che modifica la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’ esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita’ ricettiva superiore a 400 persone di cui al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014. 2. L’allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.

L’allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.

Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4» e’ sostituito da «B.4.2».

Leggi per intero su la Gazzetta Ufficiale

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.