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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

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Domanda: Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione? E quali sono i documenti da trasmettere ad ENEA?

Risposta: Dal 2008 sono ammesse a detrazione ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”.

Inoltre dal 2015 ai sensi dello stesso comma 347 sono ammessi anche i generatori di calore a biomassa. Quindi, anche per le pompe di calore, gli impianti geotermici e le caldaie a biomassa, come per le caldaie a condensazione, è possibile trasmettere ad ENEA solo l’Allegato E.

Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma 344 della legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08. In quest’ultimo caso, la documentazione da trasmettere ad ENEA non è stata semplificata nel tempo e rimane ancora costituita dall’Allegato A e dall’Allegato E. Per le caldaie a biomassa, il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L’art. 3 c. 3 di quest’ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali, “in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3”. Ricordiamo che per fare riferimento a questo comma, l’intervento deve essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono. Inoltre, devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la nuova caldaia a biomassa deve avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011) e riteniamo anche conforme alla classe 5 di cui alla norma europea UNI EN 303-5 2012, in quanto riteniamo che la classe 3 della vecchia norma corrisponda alla classe 5 della norma revisionata;

b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs, 28/2011);

c) conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell’Allegato 2 del D. Lgs, 28/2011);

d)  per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell’allegato C al D. Lgs. 192/05;

e)  il rispetto dei predetti requisiti deve essere dichiarato nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.

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